Misura domiciliare inadeguata per rischio di contatti con la rete di complicità (Cass. pen. Sez. III n. 41644 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti relativi a delitti per i quali non opera il regime speciale delle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l’apprezzamento sull’inidoneità della cautela domiciliare, anche con controllo a distanza mediante braccialetto elettronico, deve fondarsi sull’esplicita valutazione delle specifiche ragioni che rendono inadeguato ogni affidamento fiduciario e sull’esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela. La motivazione che, ancorata alle emergenze processuali, individui nel radicamento del prevenuto in una rete di complicità il rischio di ripresa dei contatti illeciti, non è censurabile per illogicità.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato l’istanza proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Ivrea aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il Collegio ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di recidiva, ritenendo inadeguata la misura degli arresti domiciliari presso la residenza dei genitori, anche con le forme di controllo del braccialetto elettronico.

Avverso l’ordinanza il ricorrente propone ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 e 275, commi 1 e 3, cod. proc. pen. Il vizio di illogicità è prospettato in ordine all’adeguatezza della misura, sul rilievo che il Tribunale avrebbe escluso la cautela domiciliare senza considerare l’ammissione del fatto e l’assenza di precedenti penali. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso non fondato e ricostruisce il criterio di valutazione dell’inidoneità della misura domiciliare. Nei procedimenti non soggetti al regime speciale delle presunzioni dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l’apprezzamento sulla cautela domestica, anche con controllo a distanza, esige l’esplicita valutazione delle ragioni indicative dell’inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell’esclusiva idoneità della custodia in carcere a contenere le esigenze di cautela, secondo il principio già affermato da Sez. III n. 31022 del 22.03.2023, Necchi, Rv. 284982-01.

Applicando tale parametro, la Corte rileva che il Tribunale distrettuale ha argomentato la necessità della custodia intramuraria attingendo alle modalità del fatto e alle emergenze processuali. Determinante è la ritenuta appartenenza del prevenuto a una rete di complicità, desunta dal trasporto di un rilevante quantitativo di stupefacente dal luogo di residenza al Piemonte, unitamente all’assenza di fonti di reddito e alle caratteristiche personali.

Il percorso motivazionale è giudicato congruo e logico. Il pericolo di reiterazione del reato non è oggetto di censura, e su di esso si innesta la valutazione dell’inadeguatezza degli arresti domiciliari nel luogo di residenza. Il Tribunale ha messo in risalto il quantitativo detenuto e le circostanze dell’azione, ritenute espressive di un inserimento strutturato nell’attività di traffico, da cui la concreta possibilità di riprendere i contatti con la rete che aveva reso possibile il fatto.

La Corte valorizza in particolare gli elementi accertati: la flagranza nella detenzione dello stupefacente occultato tra gli indumenti, il denaro rinvenuto nella stanza d’albergo e la somma trovata sulla persona dell’indagato all’esito della perquisizione veicolare, con il bilancino di precisione. Da tali dati il Tribunale ha tratto l’inadeguatezza della misura gradata richiesta nel luogo di residenza.

La motivazione, in linea con le regole della logica, è immune da censure: la cautela domiciliare, anche con braccialetto elettronico, non impedirebbe la ripresa dei contatti con la rete di complicità che aveva reso possibile il viaggio e il trasporto dello stupefacente. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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