Bancarotta per distrazione e prelievi dell’amministratore non giustificati (Cass. pen. Sez. VII n. 39346 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell’amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati a titolo di compenso per la funzione svolta. Il ricorso che contesti la condanna per tale titolo è inammissibile per genericità se non indica gli specifici elementi, in tesi pretermessi, idonei a dimostrare il diritto dell’amministratore al compenso e la congruità delle somme prelevate. A tal fine occorrono dati ed elementi di confronto che ne consentano un’adeguata valutazione, quali gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti. È altresì inammissibile il motivo meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Il Fatto
Due imputati ricorrono con il medesimo atto, a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, previa rimodulazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato l’affermazione di penale responsabilità in relazione ai reati di bancarotta loro ascritti.
Il primo motivo contesta la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, sostenendo che le somme prelevate dalla cassa sociale fossero riconducibili al pagamento dei crediti per lo svolgimento dell’incarico di amministratore sociale. Il secondo motivo contesta la sussistenza del delitto di bancarotta per pagamento preferenziale della fallita in favore di altra società dalla stessa partecipata. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il primo motivo è aspecifico, perché prospetta deduzioni generiche. Il ricorso con cui si intenda contrastare la condanna dell’amministratore per bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione a prelievi di somme di denaro deve indicare, a pena di inammissibilità per genericità, gli specifici elementi, in tesi pretermessi, idonei a dimostrare il diritto dell’amministratore al compenso e la congruità delle somme prelevate.
La Corte precisa la qualificazione della condotta: commette il reato di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, l’amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati a titolo di compenso per la funzione svolta, senza l’indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un’adeguata valutazione. Tra tali elementi la Corte enumera gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti, richiamando il precedente di Sez. 5, n. 49509 del 19 luglio 2017, Alija, Rv. 271464.
Il motivo, inoltre, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene anch’esso aspecifico: prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ed è riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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