Appello cautelare reale: specificità dei motivi e istanze di dissequestro (Cass. pen. Sez. III n. 22846 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 322-bis cod. proc. pen., ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che si applicano le norme generali in materia, tra cui gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: l’impugnazione deve indicare i capi e i punti cui si riferisce ed enunciare i motivi, con specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto. Il grado di indeterminatezza del provvedimento impugnato non esonera la difesa dall’indicare i punti sui quali sollecita l’intervento del giudice dell’appello, non potendosi intendere il giudizio di secondo grado come un giudizio nuovo a tutto campo. La confisca disposta con sentenza non irrevocabile conferma il perdurare dei presupposti del sequestro e preclude la reiterazione di istanze di revoca fondate su elementi già valutati dal giudice della cognizione; l’istanza è proponibile solo se sorretta da elementi nuovi. È inammissibile, per aspecificità estrinseca, il ricorso eccentrico rispetto alla motivazione del Tribunale del riesame; il vizio di motivazione è dedotto oltre i casi consentiti, essendo il ricorso avverso ordinanze in materia di sequestro ammesso solo per violazione di legge.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto, ex art. 322-bis cod. proc. pen., avverso l’ordinanza con cui il giudice monocratico aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di dissequestro di una somma già sottoposta a sequestro preventivo per il delitto di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. All’esito del giudizio direttissimo l’imputato era stato condannato e, nei suoi confronti, era stata disposta la confisca del denaro ai sensi degli artt. 240 e 240-bis cod. pen., 85-bis e 87 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Il Tribunale del riesame aveva rilevato che la difesa non si era confrontata con il tenore dell’ordinanza impugnata e con il motivo della formula di non luogo a provvedere, individuato nella intervenuta confisca, mentre la difesa aveva riproposto l’istanza rigettata, svolgendo argomenti sulla insussistenza dei presupposti della confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio per cui l’appello cautelare reale ha la struttura dei mezzi di impugnazione ordinari. Ne deriva che esso deve indicare i capi e i punti della decisione impugnata e enunciare i motivi, con specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. Né l’onere di specificità viene meno dinanzi a un provvedimento immotivato: in tal caso la critica sarà pur sempre diretta al vizio del provvedimento e non può essere surrogata dalla mera riproposizione dell’istanza.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8825 del 2016, secondo cui l’onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Da ciò si ricava che l’indeterminatezza della pronuncia di primo grado non può mai consentire la mancata individuazione dei punti sui quali la difesa intende sollecitare l’intervento del giudice di appello, non potendosi intendere il giudizio di secondo grado come un giudizio nuovo a tutto campo.
Solo per completezza, la Corte aggiunge che il provvedimento del Tribunale non era immotivato, perché indicava le ragioni della declaratoria di non luogo a provvedere, individuate nella intervenuta confisca della somma e nella sua destinazione al fondo di cui all’art. 101 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Il caso richiede tuttavia ulteriori approfondimenti. La Corte condivide la tesi prevalente secondo cui, in tema di misure cautelari reali, in presenza di una pronuncia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il sequestro, unico titolo legittimante l’ablazione del bene. Osserva però che la statuizione di confisca contenuta in sentenza costituisce conferma del perdurare dei presupposti del sequestro e, in pendenza dell’impugnazione o del termine di legge, preclude la reiterazione di istanze di revoca fondate sugli stessi elementi già valutati. L’istanza di dissequestro era dunque astrattamente proponibile solo se fondata su elementi nuovi, non allegati dal ricorrente, che aveva argomentato sulla base della documentazione già in atti. L’appello cautelare era pertanto inammissibile anche sotto questo assorbente profilo.
Il secondo motivo, sulla disciplina della confisca del profitto e per sproporzione, è generico per aspecificità estrinseca, in quanto eccentrico rispetto alla motivazione del Tribunale. Il vizio di motivazione è inoltre dedotto oltre i casi consentiti, poiché il ricorso contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge.
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Nota della Redazione
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