Concordato in appello e rinuncia ai motivi: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 41643 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello definito con il concordato di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova. Per effetto dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, la rinuncia ai motivi di appello limita la cognizione del giudice ai soli motivi non oggetto di rinuncia. Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione, non è unilateralmente modificabile, salvo il caso di illegalità della pena concordata. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che censuri vizi della motivazione o della prova ormai preclusi dalla rinuncia.
Il Fatto
Con sentenza del 16.01.2025 la Corte di appello di Catania, in riforma della decisione emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catania, accoglieva la richiesta di concordato in appello presentata da alcuni imputati, rideterminando le pene come concordato con il P.G., e assolveva un ulteriore imputato da taluni capi di imputazione. Nel resto confermava la sentenza di primo grado.
Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione gli imputati, articolando motivi di violazione di legge e vizio di motivazione. Taluni lamentavano l’omessa verifica di cause di proscioglimento e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; altri censuravano la valutazione della prova dichiarativa e delle intercettazioni, la mancata riqualificazione del fatto e il diniego dell’attenuante della collaborazione. In corso di giudizio veniva depositato il certificato di morte di uno dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i ricorsi proposti avverso la sentenza di applicazione del concordato in appello. Ricorda che l’art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, ha riproposto la situazione processuale del c.d. patteggiamento in appello, con la conseguente applicabilità dei principi già elaborati in materia.
Su questa base il Collegio afferma che il giudice di secondo grado, accogliendo la richiesta, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova. Per effetto dell’effetto devolutivo, la rinuncia ai motivi limita la cognizione ai motivi non rinunciati, con effetti preclusivi estesi al giudizio di legittimità. Il negozio processuale non è modificabile unilateralmente, salva l’illegalità della pena concordata. I ricorsi sono quindi inammissibili perché proposti per motivi non consentiti.
Il ricorso dell’imputato deceduto è invece accolto: la sentenza è annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per morte dell’imputato, come da certificato prodotto dalla difesa.
Quanto al ricorso che censurava la valutazione delle intercettazioni e delle riprese video, la Corte ribadisce che nel giudizio di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione. Il vizio di motivazione è deducibile solo se evidente, percepibile ictu oculi; il ricorso sollecita invece una rivalutazione del compendio probatorio e va dichiarato inammissibile.
Infine, sui motivi relativi al trattamento sanzionatorio, la Corte ricorda che la graduazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che deve dar conto dei criteri dell’art. 133 cod. pen. senza necessità di esaminare ogni singola deduzione difensiva. La motivazione della Corte territoriale è ritenuta congrua e non censurabile.
Nota della Redazione
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