Sopravvenuta carenza di interesse e cumulo di condanne in executivis (Cass. pen. Sez. I n. 41720 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il provvedimento che ha respinto l’istanza di sospensione dell’ordine di esecuzione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio di legittimità, sia divenuto irrevocabile un ulteriore titolo di condanna e sia stato emesso un nuovo ordine di esecuzione che cumula tutte le pene. Il provvedimento impugnato ha, infatti, cessato i suoi effetti e l’eventuale accoglimento dell’impugnazione non arrecherebbe alcun vantaggio pratico alla ricorrente. Nel processo penale, ove il ricorso sia dichiarato inammissibile, la Corte non può enunciare d’ufficio il principio di diritto nell’interesse della legge, non essendo applicabile per analogia l’art. 363 cod. proc. civ. All’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse non segue la condanna della ricorrente alle spese né il pagamento della sanzione pecuniaria, perché manca una soccombenza, anche solo virtuale.

Il Fatto

La condannata aveva proposto istanza di incidente di esecuzione avverso l’ordine emesso nei suoi confronti, dolendosi del fatto che l’ordine non fosse stato sospeso per consentirle di chiedere l’ammissione alla detenzione domiciliare prevista dall’art. 1 l. 26 novembre 2010, n. 199. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza rilevando che la condannata aveva già beneficiato della sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e che la misura alternativa ordinaria era stata rigettata dal Tribunale di sorveglianza. Avverso tale provvedimento la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione dell’art. 1 l. n. 199 del 2010 e, in subordine, una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il collegio ha verificato d’ufficio la posizione giuridica della ricorrente, accertando che l’espiazione era ancora in corso: nelle more della fissazione della camera di consiglio era infatti passata in giudicato una ulteriore sentenza di condanna, sicché era stato emesso un nuovo ordine di esecuzione contenente il cumulo di tutte le pronunce.

Nel provvedimento di cumulo si dà atto della decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto l’istanza di misure alternative e si dispone, conformemente al precedente, che l’ordine di esecuzione non sia sospeso. L’esecuzione della condannata è dunque ormai regolata dal nuovo titolo, mentre quello impugnato ha cessato i suoi effetti: l’accoglimento dell’impugnazione non realizzerebbe alcun vantaggio pratico.

La Corte ha escluso di poter esaminare il ricorso per affermare il principio nell’interesse della legge. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 6624 del 2011, secondo cui, nelle ipotesi di ricorso dichiarato inammissibile, la Cassazione non può enunciare d’ufficio il principio di diritto nell’interesse della legge, non essendo applicabile per analogia l’art. 363 cod. proc. civ., che disciplina il corrispondente potere nel solo processo civile.

Quanto alle conseguenze economiche, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna della ricorrente alle spese del procedimento né il pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende: tale esito presupporrebbe una soccombenza, neppure virtuale, che nella specie difetta. La Corte ha infine disposto l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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