Violenza sessuale e maltrattamenti: doppia conforme e limiti del sindacato (Cass. pen. Sez. III n. 27481 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le motivazioni dei due provvedimenti di merito si saldano in un unico corpo argomentativo e il ricorrente è tenuto a confrontarsi puntualmente con entrambe. Il controllo di legittimità non può tradursi in una diversa lettura dei dati probatori, salvo il caso di travisamento della prova, ravvisabile solo se il giudice ha fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato incontestabilmente diverso. La testimonianza della persona offesa non necessita di riscontri ai sensi dell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., applicabile ai soli coimputati e agli imputati in procedimento connesso, ed è assistita dalla presunzione di attendibilità. La graduazione della pena, anche negli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in parziale riforma della decisione di primo grado, per i reati di maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni personali aggravate commessi in danno della convivente. La Corte d’appello, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena e sostituito la pena accessoria.

Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: la mancata ammissione del giudizio abbreviato condizionato e il rigetto della rinnovazione istruttoria; i vizi di motivazione sui tre reati; l’eccessività della pena e la violazione del divieto di reformatio in peius. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la censura sulla mancata ammissione del giudizio abbreviato condizionato non è consentita in sede di legittimità: l’imputato che, dopo il rigetto, abbia optato per il rito abbreviato “secco” non può contestare successivamente la legittimità di quel rigetto, equivalendo l’opzione al mancato rinnovo della richiesta subordinata all’assunzione di prove integrative ai sensi dell’art. 438, comma sesto, cod. proc. pen.

Manifestamente infondata è anche la censura sul diniego di rinnovazione istruttoria in appello. L’istituto ha carattere eccezionale e vi si può ricorrere solo se il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Il sindacato di legittimità non può investire la concreta rilevanza della prova da acquisire, ma deve esaurirsi nel contenuto esplicativo del provvedimento. Nel caso concreto la Corte territoriale ha illustrato in modo puntuale che le dichiarazioni della persona offesa e i riscontri rendevano superfluo ogni supplemento istruttorio.

Sui motivi relativi ai tre reati, il Collegio richiama la regola della doppia conforme: la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi con i contenuti di entrambe. Restano estranei al giudizio di cassazione la diversa lettura dei dati processuali e il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto alle prove, salvo il travisamento della prova nei limiti indicati.

La Corte ribadisce poi che la deposizione della persona offesa non richiede riscontri, non applicandosi i criteri dell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., riservati ai coimputati e agli imputati in procedimento connesso. Essa è assistita dalla presunzione di attendibilità fondata sui principi di affidabilità, normalità e responsabilità, e il percorso valutativo non può muovere dall’ipotesi che il testimone riferisca il falso in assenza di specifici elementi.

Quanto alla violenza sessuale, la Corte ricorda che la volontà della vittima deve risultare coartata, non annullata, e che basta una semplice minaccia o intimidazione psicologica, in situazioni tali da influire sulla libera determinazione, anche solo approfittando dello stato di prostrazione o diminuita resistenza. Il motivo è generico e manifestamente infondato. Parimenti infondati sono i motivi sui maltrattamenti e sulle lesioni, essendo presenti plurimi riscontri, e la dedotta improcedibilità è esclusa dalla procedibilità d’ufficio per il delitto pluriaggravato. La censura sulla pena non è consentita, rientrando la graduazione nella discrezionalità del giudice, e la reformatio in peius è esclusa dal raffronto tra l’aumento per la continuazione e la pena complessiva già determinata in primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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