Reato continuato in executivis: dipendenza non prova il disegno unitario (Cass. pen. Sez. I n. 41718 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non differisce da quello del processo di cognizione e richiede una concreta verifica degli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita. Non basta la presenza di taluno di tali indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea. Il fine unitario deve essere specifico e circoscritto, non coincidere con un finalismo generalista o con una tendenza a delinquere. La condizione di dipendenza da stupefacenti, di per sé, non integra il carattere intellettivo della deliberazione unitaria e non giustifica l’applicazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pescara domanda di riconoscimento della continuazione tra più fatti di reato oggetto di distinte decisioni irrevocabili, commessi tra il 2016 e il 2021 e di natura eterogenea. Il GIP, con ordinanza del 2 aprile 2025, aveva respinto la richiesta, rilevando l’assenza degli indicatori dell’unicità del disegno criminoso, pur in presenza di una condizione di dipendenza.
Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione. La difesa sosteneva che la continuazione potesse essere ravvisata anche tra condotte eterogenee, in ragione del comune legame con la dipendenza, e lamentava che il giudice non avesse valorizzato un precedente parziale riconoscimento della continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato normativo dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. e ricorda che il giudice deve individuare precisi indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità delle violazioni. Per disegno criminoso va intesa la rappresentazione unitaria delle condotte sin dal momento ideativo, almeno nelle loro linee essenziali, sì da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé l’elemento intellettivo che connota l’istituto.
La Corte richiama la copiosa elaborazione di legittimità che ha individuato gli indici rivelatori nella ridotta distanza cronologica tra i fatti, nelle modalità della condotta, nella medesimezza del bene tutelato e nella causale, precisando che anche solo alcuni di essi possono essere valorizzati se significativi. La programmazione può essere ab origine anche di massima, con riserva di adattamento alle evenienze del caso, purché i reati siano previsti in linea generale come mezzo per un unico fine, prefissato e specifico.
Il Collegio ribadisce che l’istituto non richiede la contestualità delle azioni e che l’ampliamento della sua operatività, a seguito del d.l. n. 99 del 11.4.1974, ha riguardato la possibile diversità delle disposizioni violate. Su questa linea si collocano i principi consolidati ribaditi, per la fase esecutiva, da Sezioni Unite n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che esigono la verifica degli indicatori concreti e la programmazione dei reati successivi almeno nelle linee essenziali.
La Corte sottolinea la natura indiziaria dell’accertamento, che impone di risalire dai fatti commessi a un antecedente psichico unitario. Il consistente intervallo temporale tra un episodio e il successivo è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da rinnovata ideazione, salvo che si rinvenga una chiara ragione giustificatrice dell’attuazione frazionata di un fine specifico. Nel caso concreto, il notevole lasso temporale tra le condotte del 2016 e quelle del 2020-2021 non è stato contrastato da alcun elemento esplicativo. La spinta a delinquere correlata alla dipendenza non soddisfa il parametro della deliberazione unitaria. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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