Esigenze cautelari nel narcotraffico: valutazione complessiva e non solo tempo silente (Cass. pen. Sez. III n. 41758 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esigenze cautelari relative ad associazione finalizzata al narcotraffico, la prognosi di pericolosità non si rapporta esclusivamente all’operatività del sodalizio o alla data ultima dei reati-fine, ma ha a oggetto anche la possibile commissione di reati espressivi della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali. Ne deriva che il giudice deve procedere a una valutazione complessiva, nella quale il tempo trascorso costituisce soltanto uno degli elementi rilevanti. Il Tribunale del riesame che si limiti a escludere l’attualità delle esigenze cautelari in ragione del mero decorso del cosiddetto tempo silente, omettendo di considerare il contesto e il livello organizzativo del sodalizio e i precedenti dell’indagato, incorre in violazione di legge e in vizio di motivazione.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato a un indagato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza, riconoscendo i gravi indizi e le esigenze cautelari ma escludendone l’attualità per il decorso del tempo dai fatti, risalenti al 2021, valorizzando l’assenza di precedenti penali e l’insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio.
Avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, vizio di motivazione e omessa considerazione del livello organizzativo dello spaccio e della capacità del sodalizio di riorganizzarsi dopo sequestri e arresti.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione ha ritenuto fondato il ricorso, ravvisando un erroneo impiego dei principi di legittimità in tema di attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame aveva confermato il gravissimo quadro indiziario, ma aveva escluso l’attualità delle esigenze cautelari sul solo presupposto del decorso del tempo.
La Corte ha richiamato la distinzione tra le associazioni dedite al narcotraffico, per le quali il pubblico ministero deve dimostrare la perdurante operatività, e le associazioni di tipo mafioso, strutturalmente stabili, per le quali è l’affiliato a dover provare lo scioglimento o il recesso.
Nel caso concreto il giudice di merito ha omesso di valutare il contesto e il livello organizzativo del sodalizio, che acquistava lo stupefacente anche fuori regione per commerciarlo in rilevanti quantità, e ha ritenuto erroneamente incensurato l’indagato, trascurandone i precedenti.
La Sezione ha ribadito che la prognosi di pericolosità non riguarda solo l’operatività dell’associazione o la data ultima dei reati-fine, ma investe anche la possibile commissione di reati espressivi della medesima professionalità criminale, richiedendo una valutazione complessiva in cui il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, secondo il precedente della Sez. III n. 16357 del 12.01.2021, Amato, Rv. 281293.
La Corte ha inoltre rilevato che l’ordinanza impugnata non si era confrontata con la motivazione del G.i.p., secondo cui i componenti dell’associazione vivevano dei proventi illeciti e si erano dimostrati capaci di riorganizzarsi dopo sequestri e arresti. Per tali ragioni ha disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per un nuovo esame.
Nota della Redazione
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