Esigenze cautelari nel narcotraffico, il tempo trascorso non è decisivo (Cass. pen. Sez. III n. 41759 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali per i delitti in materia di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta soltanto all’operatività dell’associazione o alla data ultima dei reati-fine, ma ha a oggetto anche la possibile commissione di reati espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali. Ne consegue che la valutazione dell’attualità delle esigenze cautelari deve essere complessiva e non può fondarsi sul solo decorso del tempo, che ne costituisce uno soltanto degli elementi rilevanti. Il giudice che ometta di considerare il contesto organizzativo del sodalizio e la capacità di riorganizzazione dopo sequestri e arresti incorre in un errore di applicazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza del 6 giugno 2025, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata dal G.i.p. del medesimo Tribunale a un indagato per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestate per fatti del 2021.
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale del riesame aveva escluso l’attualità delle esigenze cautelari per il decorso del cosiddetto tempo silente, senza valutare il livello organizzativo dell’attività di spaccio e la capacità del sodalizio di riorganizzarsi dopo sequestri e arresti.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione accoglie il ricorso e annulla con rinvio. Il Collegio rileva che il Tribunale del riesame aveva confermato il gravissimo quadro indiziario e la sussistenza delle esigenze cautelari, escludendone però l’attualità per il tempo trascorso dai fatti. Nel percorso argomentativo il giudice di merito aveva richiamato la distinzione tra associazioni dedite al narcotraffico, per le quali il pubblico ministero deve dimostrare la perdurante operatività, e associazioni di tipo mafioso, caratterizzate da una stabilità strutturale tale da richiedere all’affiliato la prova dello scioglimento o del recesso.
La Corte ritiene che il Tribunale abbia mal applicato i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia di attualità delle esigenze cautelari. Il giudice di merito ha omesso di valutare il contesto e il livello organizzativo dell’associazione, che acquistava lo stupefacente anche fuori regione per commerciarlo in rilevanti quantità, con numerosi episodi di approvvigionamento documentati per quantitativi di particolare rilievo.
Tali elementi sono indicativi della professionalità degli indagati e del loro grado di inserimento in consolidati circuiti criminali. La prognosi di pericolosità, afferma la Sezione, non si esaurisce nella verifica dell’operatività attuale del sodalizio né nella data degli ultimi reati-fine. Essa riguarda anche la possibile commissione di reati che costituiscono espressione della stessa professionalità e dello stesso inserimento criminale, e postula quindi una valutazione complessiva.
In questa cornice il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, come affermato dal precedente Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 – 01, richiamato a sostegno della decisione. La Corte rimarca inoltre che l’ordinanza impugnata non si confronta con quanto emergente dall’ordinanza del G.i.p., secondo cui i componenti dell’associazione vivevano dei proventi dell’attività illecita e presentavano una notevole caratura criminale, tanto da essersi riorganizzati dopo i sequestri e gli arresti. Il Tribunale ha così omesso di offrire una lettura più persuasiva del compendio indiziario. S’impone, pertanto, l’annullamento con rinvio per un nuovo esame.
Nota della Redazione
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