Continuazione in executivis: rivalutazione dei fatti preclusa in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 26868 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione, la decisione con cui il giudice dell’esecuzione nega il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenze irrevocabili è fondata su un accertamento di fatto che, se sorretto da argomenti logici e da una approfondita analisi dei singoli episodi delittuosi, delle loro modalità esecutive e della loro genesi, non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione che si limiti a proporre una diversa lettura del medesimo materiale fattuale si sostanzia in una richiesta di rivalutazione incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità ed è, per ciò stesso, inammissibile. La deduzione di un vizio di violazione di legge non può risolversi nella contestazione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione l’unificazione sotto il vincolo della continuazione di reati giudicati con due sentenze divenute irrevocabili: una pronuncia del g.p.i. del Tribunale di Roma per reati di rapina aggravata e lesioni aggravate, e una pronuncia del Tribunale di Firenze per gli stessi titoli di reato, commessi in un diverso contesto territoriale.

Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva disatteso la richiesta, esaminando analiticamente i singoli fatti delittuosi e le relative modalità esecutive. Avverso tale ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolando un motivo unico.

La Motivazione della Corte

Il ricorso deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza di legge in ordine alla sussistenza dell’istituto della continuazione, valorizzando in particolare il ricorso, da parte della ricorrente, sempre dello stesso modus operandi. La difesa ha inoltre depositato memoria, contestando la preliminare valutazione di inammissibilità dell’impugnazione.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza delle doglianze. Il giudice dell’esecuzione aveva risolto la questione con una approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima e delle loro modalità esecutive, svolgendo argomenti di fatto del tutto logici.

Su questa base, la Corte ha affermato che la “ridiscussione” di tale valutazione è radicalmente preclusa in sede di legittimità. La critica difensiva, in effetti, introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione delle argomentazioni del giudice di merito: operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità.

Da ciò deriva la inammissibilità del proposto ricorso. Alla declaratoria consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *