Ricorso inammissibile se reitera motivi di appello e deduce travisamento del fatto (Cass. pen. Sez. II n. 41755 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per manifesta infondatezza, il motivo di ricorso che lamenti la mancata applicazione della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017, quando il reato non risulta comunque prescritto neppure applicando il regime previgente. È parimenti inammissibile il motivo che deduca il travisamento del fatto, poiché il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nel merito, essendo consentito dedurre il solo travisamento della prova. Il ricorso che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi è inammissibile. Il ricorso inammissibile non instaura un regolare rapporto processuale di impugnazione e non consente di rilevare cause sopravvenute di non punibilità.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di truffa, contestato in più capi. Deduce l’intervenuta prescrizione dei reati, la mancanza di prova sulla manomissione dei contachilometri e sulla relativa consapevolezza, nonché l’immotivata negazione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena. Con memoria segnala che la Corte di appello di Lecce ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale sul diritto vivente formatosi sul regime della sospensione della prescrizione, chiedendo un rinvio in attesa di quella decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, relativo alla prescrizione, il ragionamento è di tipo assorbente: anche applicando il regime previgente alla riforma Orlando, il reato più risalente — consumato in epoca anteriore al perimetro temporale di applicazione della causa di sospensione, compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 — non si sarebbe prescritto prima della sentenza di appello. La Corte sviluppa il calcolo: cornice edittale, atti interruttivi ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen., termine di sette anni e sei mesi, ulteriori sessantaquattro giorni di sospensione per l’emergenza COVID-19, con maturazione della prescrizione in data successiva alla pronuncia di secondo grado.
Da questa conclusione la Corte fa discendere anche l’ininfluenza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Lecce, poiché l’accertamento del giudice di merito regge a prescindere dal regime applicabile.
Quanto al secondo motivo, intitolato al travisamento del fatto, la Corte richiama il principio secondo cui il giudice di legittimità non può optare per la ricostruzione dei fatti che ritiene più adeguata, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura, se un mezzo di prova esista e se il risultato sia quello indicato dal giudice di merito. Ammette invece il travisamento della prova, che ricorre quando il giudice di merito abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato incontestabilmente diverso da quello reale. Nel caso concreto rileva che i motivi sono la mera reiterazione delle argomentazioni già respinte in appello.
Sul terzo motivo la Corte osserva che la doglianza sulle attenuanti generiche non risulta dedotta con l’atto di appello. Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio i benefici di legge non è censurabile in cassazione se non sia stato sollecitato dalla parte, neppure con le conclusioni.
Infine, la Corte esclude di poter rilevare l’eventuale prescrizione maturata nelle more, poiché il ricorso inammissibile non consente l’instaurazione di un regolare rapporto processuale di impugnazione: la sentenza passa automaticamente in cosa giudicata. Segue la condanna alle spese e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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