Bancarotta fraudolenta documentale e obblighi dell’amministratore di diritto (Cass. pen. Sez. V n. 41788 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita. L’obbligo di tenere e conservare le scritture discende ex lege dalla carica e non è neutralizzato dall’attività gestoria di fatto di altri soggetti. Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l’interesse tutelato non è circoscritto a una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell’impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il reato sussiste anche quando gli accertamenti degli organi fallimentari siano ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di amministratore unico di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita dal Tribunale di Monza con sentenza del 23 giugno 2017, era accusato di aver sottratto i libri e le altre scritture contabili al fine di recare pregiudizio ai creditori. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 07/05/2025, aveva confermato la condanna.

Il ricorrente deduceva di non essere a conoscenza della situazione contabile della società, nonostante la veste formale di amministratore, e che la contabilità poteva essere ricostruita senza particolari sforzi, essendo state consegnate dal fratello le fatture di acquisto e di vendita del 2015 e le fatture di acquisto e le registrazioni dei corrispettivi del 2016.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 2214 cod. civ. e ss., che pone a carico dell’imprenditore che esercita un’attività commerciale l’obbligo personale della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili. Da tale obbligo legale la Corte fa discendere la responsabilità dell’amministratore di diritto, indipendentemente dal ruolo effettivamente svolto nella gestione sociale.

Il collegio richiama un consolidato orientamento sul bene giuridico protetto: l’interesse tutelato nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale non si esaurisce in una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell’impresa, ma attiene a una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile. Il reato, pertanto, sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito risulti impossibile per il modo in cui le scritture sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti degli organi fallimentari siano ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. V n. 45174 del 22.05.2015; Sez. V n. 21588 del 19.04.2010).

Sul piano dell’elemento soggettivo, la Corte ribadisce che gli elementi dai quali desumere il dolo specifico nella bancarotta fraudolenta documentale specifica e il dolo generico nella fattispecie generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la loro tenuta irregolare, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici dai quali dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato. Assume rilievo la condotta concreta del fallito nel suo rapporto con le vicende economiche dell’impresa (Sez. V n. 2228 del 04.11.2022).

Nel caso in esame i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che l’occultamento delle scritture contabili fosse animato dal fine di arrecare pregiudizio ai creditori. La mancata tenuta aveva interessato gli anni coincidenti con la crisi; la società presentava un ingente passivo a fronte di un saldo positivo esiguo; il ricorrente si era sottratto a qualsiasi incontro con il curatore rendendosi irreperibile; il curatore aveva avuto contezza dell’esatta consistenza del debito solo al momento delle insinuazioni al passivo.

Ne consegue che ogni censura afferente all’esistenza o meno di un’attività gestoria da parte dell’imputato, o al ruolo maggiore o minore avuto all’interno della società, è irrilevante rispetto all’obbligo legale di tenuta e conservazione delle scritture. Il ricorso è quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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