Ricettazione lieve e diniego della particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. II n. 41787 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione del fatto come ipotesi attenuata di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. non vincola il giudice al riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Ai fini dell’art. 131-bis cod. pen. rilevano le modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l’entità del danno o del pericolo e il carattere non abituale del comportamento. L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. non è compatibile con quella speciale di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., restando in essa assorbita quando l’esiguità del danno sia già stata valutata per ricondurre il fatto all’ipotesi attenuata.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 10.03.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Verona il 22.04.2022 nei confronti dell’imputato per il reato di ricettazione, consistito nell’aver occultato cinque telefoni cellulari di provenienza furtiva. La pena irrogata era di otto mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Con un secondo motivo ha censurato l’omessa concessione dell’attenuante del danno di particolare tenuità di cui agli artt. 62, n. 4 e 648, quarto comma, cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 131-bis cod. pen., è stato giudicato generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale, pur muovendo dall’astratta applicabilità della disposizione in caso di ricettazione lieve, correggendo sul punto l’erronea premessa in diritto del giudice di primo grado, aveva motivato in modo congruo e non illogico il diniego.
Il giudice di merito aveva valorizzato il rilievo criminoso della condotta, avente ad oggetto cinque cellulari, l’atteggiamento dell’imputato volto a giustificare la disponibilità degli stessi e i plurimi precedenti penali, anche per reati contro il patrimonio. Tali elementi escludono che l’offesa possa dirsi esigua e che il comportamento sia espressione di occasionalità.
La Corte ha escluso ogni contraddittorietà tra la qualificazione del fatto come lieve ai sensi dell’art. 648, quarto comma, cod. pen. e il diniego dell’art. 131-bis cod. pen., trattandosi di istituti diversi. Per l’attenuante speciale il giudice non valuta solo il valore della cosa ricettata, ma tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso concreto, essendo il valore del bene un elemento concorrente di carattere sussidiario. Per la causa di non punibilità rilevano invece le modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l’entità del danno o del pericolo e il carattere non abituale del comportamento.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. non è compatibile con quella speciale di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., nella quale resta assorbita quando l’esiguità del danno sia già stata valutata per ricondurre la fattispecie all’ipotesi attenuata, non potendo il medesimo elemento favorevole essere considerato due volte, come affermato da Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023.
Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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