Ribaltamento in appello e obbligo di motivazione rafforzata sul riconoscimento (Cass. pen. Sez. II n. 41850 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello che ribalta una sentenza assolutoria, la valorizzazione dell’individuazione dell’imputato operata dalla polizia giudiziaria su filmati di videosorveglianza impone una motivazione rafforzata. Il riconoscimento da parte del personale operante costituisce indizio grave e preciso, ma, a fronte di una conclamata scarsa qualità delle immagini, il giudice deve dare conto in modo specifico delle cognizioni pregresse degli identificanti. Il giudice di merito può procedere a un autonomo raffronto tra fotogrammi e fotografie, ma in tal caso ha l’obbligo di esplicitare in modo dettagliato le ragioni del proprio convincimento, confrontandosi con le opposte conclusioni del consulente di parte. Il mero richiamo al ritrovamento di indumenti, senza descrizione dettagliata idonea a superare le deduzioni difensive, non sostiene la prova.
Il Fatto
Il ricorrente e altri due soggetti erano stati accusati di concorso in cinque tentate estorsioni pluriaggravate, consumate in un breve arco temporale in cantieri edili della stessa zona, con evocazione dell’appartenenza a clan camorristici. Il primo giudice, in giudizio abbreviato, aveva assolto due imputati ritenendo incerta la loro identificazione sui filmati, mentre aveva condannato il terzo in ragione dei tatuaggi ben visibili e di un paio di scarpe trovati nella sua disponibilità.
La Corte di appello aveva riformato la pronuncia assolutoria, condannando i due imputati assolti. La questione approda in Cassazione sui ricorsi degli imputati.
La Motivazione della Corte
Sul ricorso del primo imputato la Corte dichiara l’inammissibilità. Le immagini delle videocamere avevano evidenziato con chiarezza tatuaggi identici a quelli dell’imputato, dato oggettivo sufficiente a provare la responsabilità. Sono generiche le censure sui tatuaggi, sulla contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa e sull’aggravante del metodo mafioso, che la Corte ritiene sussistente per la richiesta di recarsi presso altri soggetti criminali e di intimare agli operai di lasciare i cantieri.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto dalla gravità dei fatti e dalla reiterazione su cinque vittime; è sufficiente la valorizzazione di un solo parametro tra quelli dell’art. 133 cod. pen. Quanto alla recidiva, il ricorrente non ha interesse concreto, poiché non ha comportato aumento di pena. All’inammissibilità conseguono le spese e la somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Sui ricorsi degli altri due imputati la Corte accoglie. Il riconoscimento degli imputati da parte della polizia giudiziaria su filmati di sicurezza ha valore di indizio grave e preciso, ma, a fronte della scarsa qualità delle immagini e del parziale travisamento del volto, occorreva dare conto con maggiore dovizia delle cognizioni pregresse degli identificanti. Il RIS non aveva potuto procedere ad alcun confronto antroposomatico.
La Corte di appello, dopo aver ammesso l’inattendibilità dei reperti, aveva essa stessa operato un raffronto diretto tra fotogrammi e foto dell’imputato, giungendo a risultati sfavorevoli. La Corte di legittimità riconosce che ciò era possibile, poiché le percezioni dirette del giudice entrano nella sua sfera di cognizione; ma in tal caso si imponeva una motivazione dettagliata, confrontandosi con le opposte conclusioni del consulente di parte. Sul ritrovamento degli indumenti manca una descrizione idonea a superare le deduzioni difensive.
Per tali ragioni la sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, con assorbimento di ogni altra censura.
Nota della Redazione
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