Termine a difesa nel direttissimo: nullità a regime intermedio e decadenza (Cass. pen. Sez. VI n. 33838 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nullità generale a regime intermedio per mancata concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo, che attiene all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del difensore, deve essere eccepita a pena di decadenza dal difensore presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., al più tardi immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine o lo concede in misura ritenuta incongrua. Il difetto di tempestiva eccezione determina la sanatoria, non potendo la parte che si sia avvalsa delle facoltà cui l’atto è preordinato dolersi della lesione del diritto di difesa. La violazione del divieto di domande suggestive non comporta né inutilizzabilità né nullità della prova testimoniale, rilevando solo sul piano della valutazione della genuinità del dichiarato.

Il Fatto

Il ricorrente è stato tratto a giudizio con rito direttissimo dopo la convalida dell’arresto. Prima dell’apertura del dibattimento il difensore, munito di procura speciale, ha chiesto l’ammissione al giudizio abbreviato condizionato all’espletamento di una perizia sulla chiave rinvenuta dalla polizia giudiziaria; istanza rigettata. La difesa ha allora domandato un termine a difesa, anch’esso respinto perché ritenuto incompatibile con l’opzione per il rito abbreviato.

Il Tribunale ha dichiarato l’imputato responsabile della detenzione a fini di cessione di cocaina e crack, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e irrogando la pena di sei anni di reclusione e 27.000 euro di multa. La Corte di appello ha confermato la condanna, ritenendo la nullità eccepita tardivamente. Il ricorso per cassazione censura la mancata concessione del termine, i vizi della motivazione sull’affermazione di responsabilità e l’omessa riduzione premiale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto tutti i profili. Quanto al primo motivo, la nullità invocata è qualificata come nullità generale a regime intermedio, che attiene all’assistenza e non all’assenza del difensore. Ne deriva l’onere di eccezione immediata ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., da esercitare al più tardi subito dopo il diniego del termine.

Il Collegio richiama sul punto Sez. I n. 16487 del 23.01.2025, Occhiuzzi, e Sez. I n. 13401 del 05.02.2020, Garrach, rilevando che nel caso concreto il difensore nulla eccepì nell’immediatezza, deducendo la nullità solo nella discussione di primo grado e poi con motivo di appello. La conclusione trova conferma nella previsione dell’art. 183 cod. proc. pen., che sanziona la nullità quando la parte si sia avvalsa delle facoltà cui l’atto omesso o nullo è preordinato.

È l’interesse a segnare il limite di deducibilità: nella specie la difesa ha ottenuto l’ammissione delle prove richieste, l’acquisizione della consulenza tecnica sullo stato dei luoghi e l’assunzione del teste cui il pubblico ministero aveva rinunciato, circostanze che escludono una compressione del diritto di difesa.

Il secondo motivo è inammissibile perché riconduce a violazione di legge una contestazione della ricostruzione del fatto. La Corte valorizza la concorde deposizione degli operanti, il rinvenimento della chiave nel vaso e il contestuale servizio di osservazione, che aveva accertato la presenza di un soggetto intento a cedere stupefacente e del ricorrente, allontanatosi e poi tornato sul luogo. Quanto all’eccepita violazione dell’art. 499, comma 3, cod. proc. pen., il Collegio osserva che la violazione del divieto di domande suggestive non comporta né inutilizzabilità né nullità della prova, non essendo prevista alcuna sanzione processuale, e rileva soltanto sulla genuinità della dichiarazione, che può risultare compromessa solo se inficia l’intera deposizione (Sez. III n. 39482 del 02.07.2024, T.; Sez. III n. 42568 del 25.06.2019, B.). Si richiama altresì il potere del Presidente di intervenire nell’esame testimoniale ex art. 499, comma 6, cod. proc. pen.

Infine, il terzo motivo è respinto: in tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice di appello verifica la legittimità del rigetto alla stregua della prospettazione del richiedente e secondo una valutazione ex ante, applicando la diminuente solo se il rigetto risulti non fondato (Sez. IV n. 3624 del 14.01.2016, Aoid). All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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