Annullata l’assoluzione per imbrattamento: mancata valutazione degli indizi (Cass. pen. Sez. II n. 41849 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imbrattamento, il giudice di merito che pronunci l’assoluzione è tenuto a confrontarsi con l’insieme degli elementi indizianti acquisiti, valutandone la portata dimostrativa in chiave unitaria e non frazionata. La mancata o solo parziale valorizzazione di tali dati, specie quando essi collochino la persona dell’imputato in un rapporto spazio-temporale diretto con la condotta contestata, integra il vizio di motivazione per manifesta illogicità. La sentenza assolutoria che ometta di esaminare le risultanze disponibili è pertanto annullata con rinvio, per consentire un nuovo esame completo del materiale probatorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Vicenza aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 639, secondo comma, cod. pen. per non avere commesso il fatto. Gli era contestato di avere imbrattato con una scritta un bene immobile, costituito da un muro in cemento posto a protezione di una strada statale.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, deducendo, con unico motivo, il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità: il Tribunale avrebbe sminuito le prove a carico senza considerare elementi dimostrativi della colpevolezza, in parte trascurati e in parte non adeguatamente valorizzati.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente preso atto della tardività della memoria depositata da uno dei difensori dell’imputato il giorno precedente l’udienza.
Nel merito ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla ricostruzione dei fatti operata dalla parte pubblica ricorrente, sulla base di elementi processuali specificamente indicati, emergeva che l’imputato era stato controllato dai carabinieri in orario notturno e in un luogo isolato situato a breve distanza dal muro sul quale era stata apposta la scritta, risultata freschissima.
Nel frangente del controllo l’imputato era intento ad armeggiare con una pistola a spruzzo ed era in possesso di tre bottiglie di vernice rossa, una delle quali semivuota, della stessa tonalità di quella utilizzata per il reato, oltre a un compressore e a un tubo di collegamento.
Il Tribunale non aveva valorizzato l’insieme di tali dati indizianti, non solo sotto il profilo spazio-temporale rispetto all’imbrattamento avvenuto poco prima, ma anche travisando il fatto: dalla deposizione di un teste di polizia giudiziaria era emerso che l’imputato era stato trovato con una bottiglia semivuota di vernice rossa, a dimostrazione di averne utilizzata una parte con gli strumenti in suo possesso. Tali strumenti dovevano dunque ritenersi funzionanti, come ragionevolmente desumibile dalla presenza del compressore e del tubo collegato alla pistola.
Alla luce di questi elementi, che superano ogni altro rilievo difensivo, la motivazione è risultata manifestamente illogica. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, perché si proceda a una nuova e completa valutazione di merito delle emergenze processuali, idonea a superare le contraddizioni logiche e le fallacie argomentative segnalate.
Nota della Redazione
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