Rigetto del concordato in appello e obbligo di prosecuzione del giudizio (Cass. pen. Sez. IV n. 34890 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’entrata in vigore del comma 3-bis dell’art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 34, comma 1, lett. f) n. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, la Corte d’appello che rigetti il concordato in appello con rinuncia ai motivi è tenuta a ordinare la prosecuzione del giudizio, ponendo le parti in condizione di riformulare un eventuale nuovo accordo. Il rigetto non esplicitato della proposta concordata, con invito alle parti a concludere nel merito, comprime il diritto di difesa e integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, tempestivamente eccepibile con ricorso per cassazione. La funzione della pronuncia interlocutoria di rigetto è di riconsegnare all’imputato, che ha rinunciato ai motivi confidando nell’accordo, tutte le prerogative difensive.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado e, in appello, la Corte territoriale ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Nel giudizio di secondo grado la difesa aveva proposto concordato in appello con contestuale rinuncia ai motivi, cui aveva aderito il P.G. d’udienza.
La Corte d’appello ha invitato le parti a discutere nel merito e, dopo la camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo, esplicitando il rigetto della proposta solo nella motivazione della sentenza, senza emettere l’ordinanza interlocutoria di rigetto. Il difensore ricorre in cassazione per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando la compressione del diritto di difesa.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda l’obbligo della Corte d’appello di esplicitare il rigetto della richiesta concordata mediante provvedimento che renda edotte le parti, consentendo loro di addivenire a un nuovo accordo. Il Collegio richiama il testo del comma 3-bis dell’art. 599-bis cod. proc. pen., secondo cui il giudice, se procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti e ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata, dispone la prosecuzione del giudizio.
La norma persegue lo scopo di garantire all’imputato, che ha rinunciato ai motivi di gravame confidando nell’accoglimento dell’accordo, di recuperare ogni prerogativa difensiva e raggiungere, eventualmente, un nuovo accordo. Il Collegio osserva che la facoltà di riproporre il concordato, rimodulandone il contenuto, è espressamente prevista dal comma 3 nell’ipotesi di rigetto senza la presenza delle parti: negarla quando il giudizio si svolge in pubblica udienza determinerebbe un’evidente disparità di trattamento.
La sentenza impugnata non si è attenuta a tale scansione procedimentale. Invitata a discutere nel merito, la difesa aveva insistito nell’accoglimento del concordato, riportandosi ai motivi di gravame, senza avanzare alcuna richiesta subordinata e senza essere resa edotta del rigetto. Ne deriva una compressione del diritto di difesa, sanzionata dall’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., che integra una nullità di ordine generale a regime intermedio.
Il Collegio confronta la posizione delle Sezioni Unite n. 2647 del 2025, che hanno attribuito all’ordinanza di prosecuzione del giudizio valenza meramente ordinatoria e non impugnabile, precisando però che in quel caso il novellato comma 3-bis non era ancora vigente. Da tale passaggio argomentativo si ricava, a contrario, che dopo l’entrata in vigore della norma la Corte di merito è tenuta a ordinare la prosecuzione del giudizio.
Quanto al diverso orientamento di Sez. II n. 45287 del 2023, che ha escluso la nullità in caso di conclusione nel merito dell’appellante, il Collegio rileva una differenza decisiva: in quel caso la difesa aveva insistito, in via subordinata, sui motivi rinunciati per il caso di mancato accoglimento della proposta, così rinunciando implicitamente a un nuovo accordo. Nel caso in esame manca ogni richiesta subordinata: la difesa era stata sollecitata dalla Corte a rassegnare le conclusioni nel merito senza preventiva esplicitazione del rigetto, con conseguente inibizione della possibilità di addivenire a un diverso accordo. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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