Revoca contributo FESR e responsabilità contabile per sede start up non stabile (Corte dei Conti Sez. III App. n. 120 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi a sostegno della nuova imprenditorialità erogati a titolo di seed money, gli obblighi di stabilità della sede operativa e di continuazione dell’attività non sono imposti a pena di revoca ove il bando li preveda solo come impegni del beneficiario, mentre la relativa decadenza è riservata agli obblighi espressamente sanzionati. La cessazione anticipata dell’attività per insuccesso dell’iniziativa imprenditoriale non integra di per sé l’antigiuridicità della condotta, poiché la Provincia ha riconosciuto al beneficiario il diritto di ritenzione della provvista qualora l’impresa non decolli per fatti non imputabili allo stesso. Ne consegue che la collocazione della sede presso uno spazio condiviso è idonea a supportare la fase prodromica di studio e prototipazione, e che la condanna contabile per dolo richiede la prova della negligenza del beneficiario.

Il Fatto

Una società beneficiaria di un contributo concesso dalla Provincia autonoma di Trento, a valere sul Bando F.E.S.R. 1/2011 – Asse 3 “Nuova imprenditorialità”, in favore di un progetto di area ludica multimediale per l’infanzia, era stata posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese prima della scadenza dei termini di permanenza. L’amministrazione provinciale aveva revocato il contributo; quindi la procura contabile aveva promosso il giudizio, ritenendo illecitamente ottenuta e fruita la sovvenzione.

La Sezione giurisdizionale regionale, in accoglimento della domanda, aveva condannato il liquidatore e rappresentante legale al risarcimento del danno ripartito tra Unione Europea, Stato e Provincia, ritenendo violate le prescrizioni del bando su sede operativa, stabilità dell’operazione e comunicazione delle variazioni. La questione giunge in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce anzitutto l’ammissibilità della produzione documentale tardiva, trattandosi di atti formatisi dopo la proposizione dell’appello, e rigetta la richiesta di rinvio avanzata dalla Procura Generale, per la completezza del corredo probatorio.

Nel merito, l’appello è fondato. La Corte ricostruisce la natura del contributo: il seed money finanzia l’attività prodromica di ideazione e prototipazione, non ancora quella di produzione e distribuzione riconducibile all’art. 2082 cod. civ. Le spese ammissibili sono quelle di costituzione della società, studio di mercato e creazione di prototipi.

Da questa qualificazione discende la nuova lettura dei fatti. È idonea la collocazione della sede presso uno spazio condiviso, perché la fase finanziata era di natura intellettuale, non operativa. Le fatture in atti confermano che la società ha chiesto il rimborso solo di spese ammissibili, mentre gli acquisti risultano coerenti con l’allestimento di un’area giochi per l’infanzia.

Anche sul piano temporale il Collegio ridimensiona l’addebito. Il vincolo di permanenza della sede e l’obbligo di mantenere l’attività per un quinquennio non sono previsti a pena di revoca: l’art. 3 del bando sanziona con la decadenza solo la costituzione della società e l’avvio dell’attività e delle spese nei termini perentori, mentre gli altri impegni restano obblighi non assistiti dalla medesima sanzione. La Corte richiama inoltre l’art. 24 bis della legge provinciale n. 6/1999 e l’Allegato A della Delibera giuntale n. 2576 del 10 ottobre 2008, che prospettano espressamente l’insuccesso dell’iniziativa tra gli esiti possibili dell’alea di mercato.

L’assenza di evidenze sulla scarsa diligenza del beneficiario impedisce di ricondurre la cessazione anticipata a una condotta negligente: opera quindi la facoltà di ritenzione delle somme di cui all’art. 12 del bando. L’accoglimento dell’impugnazione travolge la domanda della procura regionale, con assorbimento di ogni altra questione e liquidazione delle spese di lite in favore dell’appellante, poste a carico della Provincia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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