Discarico dell’agente contabile di fatto e irregolarità non imputabili (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 198 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il discarico dell’agente contabile non è precluso dalla mancanza di una formale designazione, quando le funzioni siano state svolte di fatto e in forza di assegnazione contenuta nel Piano esecutivo di gestione. La carenza della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. non è addebitabile all’agente contabile, ma all’ente locale tenuto per legge all’adempimento. L’assenza di un formale verbale di passaggio di consegne non rileva se non risultano partite attinenti a precedenti gestioni. La regolarità sostanziale delle riscossioni e dei versamenti a fine gestione giustifica l’approvazione del conto e il discarico ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c. (art. 149, c. 2, c.g.c.).

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso dall’agente contabile della riscossione interna di un ente locale per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 18 aprile 2018, relativo agli introiti per violazioni al codice della strada.

Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto segnalando tre profili: la sottoscrizione e il visto di parificazione in capo al medesimo soggetto, in violazione del principio di alterità tra controllore e controllato; il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno e del provvedimento di legittimazione del contabile; l’assenza di un verbale di passaggio di gestione con il contabile del periodo successivo. L’amministrazione comunale ha depositato deduzioni e documentazione. L’agente contabile non è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., non ravvisando irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile.

Quanto alla parificazione, il conto risulta sottoscritto, oltre che dall’agente, anche dal Responsabile del Servizio Finanziario, e l’approvazione è intervenuta con deliberazione della Giunta comunale. Il conto è sostanzialmente regolare sotto il profilo delle riscossioni e dei versamenti a fine gestione. Nonostante l’assenza di un formale verbale di passaggio di consegne, non risultano partite attinenti a precedenti gestioni del medesimo agente.

Sulla mancata formalizzazione della designazione, l’amministrazione ha dichiarato che l’agente ha svolto di fatto le funzioni per i servizi e le risorse finanziarie assegnati nel Piano esecutivo di gestione. La Corte non ha ritenuto tale circostanza ostativa al discarico.

La relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c. non è stata prodotta, ma la carenza non può essere addebitata all’agente contabile, bensì all’amministrazione, tenuta per legge a porre in essere l’adempimento. Sul contenuto della relazione il Collegio rinvia all’Ordinanza di questa Sezione n. 15 del 2023, che ne indica gli elementi tipici: regolarità formale del conto, corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili e con le risultanze del conto, tipologia di entrate e uscite, versamenti in tesoreria, ogni evenienza con possibile alterazione dell’assetto contabile.

La Corte approva dunque il conto giudiziale e dichiara il discarico dell’agente, demandando agli organi responsabili dell’ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge e l’adozione di ogni iniziativa conforme ai canoni di legalità e virtuosità della pubblica amministrazione. Nulla per le spese, non essendosi l’agente avvalso di un difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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