Controllo TUSP su integrazione societaria già eseguita: non luogo a deliberare (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 86 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà di acquisire la veste di socio e la fase attuativa di matrice societaria. Esso presuppone che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione non sia ancora eseguito. Ove l’amministrazione abbia già dato attuazione all’operazione prima della trasmissione dell’atto, la fattispecie è eccentrica rispetto al modello legislativo e non consente l’esercizio dei poteri di verifica secondo la procedura e i tempi prescritti. La Sezione regionale di controllo dichiara pertanto il non luogo a deliberare.

Il Fatto

Il Comune di Aquileia, nell’ambito della gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni della provincia di Udine, ha approvato con delibera consiliare l’integrazione societaria della propria partecipata diretta in house con l’acquisizione, da parte di questa, del 51% del capitale sociale di altra società in house. Il percorso prevedeva il conferimento delle azioni da parte dei Comuni soci e, in prospettiva, la fusione per incorporazione con efficacia dal 2034.

La deliberazione è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo solo nel dicembre 2025, in attuazione dell’art. 5 d.lgs. n. 175/2016. Nelle more, l’operazione di integrazione era già stata attuata: le assemblee straordinarie dei soci avevano dato seguito all’integrazione e l’Ente di Governo d’Ambito aveva preso atto dell’acquisizione della partecipazione di controllo e del subentro del gestore unico d’ambito.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto l’ambito soggettivo del controllo. Il d.lgs. n. 175/2016, attraverso il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. a), riconduce nel proprio campo applicativo le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale. Il Comune rientra dunque tra i soggetti tenuti all’osservanza delle disposizioni degli artt. 4, 5, 7 e 8 del TUSP.

Sul piano oggettivo, l’art. 5, comma 3, TUSP limita l’ambito di applicazione ai soli due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria assumendo la qualifica di socio: la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni, anche indirette. La nozione di partecipazione richiama la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari attributivi di diritti amministrativi.

La Corte richiama la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16 del 2022, che ha qualificato il controllo come verifica collocata nel passaggio tra la fase pubblicistica e quella privatistica, con l’intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta in una fase antecedente a quella attuativa. In quella sede è stato precisato che resta estranea al disposto normativo l’ipotesi di invio alla Corte di un provvedimento perfetto e già eseguito mediante la stipula dell’atto negoziale.

Nel caso esaminato, la complessa operazione comporta l’acquisizione da parte della partecipata diretta di azioni di altra società, così che quest’ultima diviene partecipata indiretta del Comune. La delibera è stata però adottata nel maggio 2023 e trasmessa solo nel dicembre 2025, quando le assemblee societarie avevano già dato seguito all’integrazione e l’Ente di Governo d’Ambito aveva preso atto dell’acquisizione della partecipazione di controllo e del subentro del gestore unico.

Viene quindi in rilievo un provvedimento di acquisizione di partecipazione societaria già eseguito prima dell’eventuale parere della Corte. Tale ipotesi integra una fattispecie eccentrica rispetto al modello prefigurato dal legislatore e non consente l’esercizio dei poteri di verifica secondo la procedura e i tempi prescritti. La Sezione dichiara conseguentemente il non luogo a deliberare e dispone la trasmissione della deliberazione all’amministrazione interessata e i conseguenti adempimenti di pubblicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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