Controlli interni degli enti locali: sistema parziale e obbligo di implementazione (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 21 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale che il Sindaco degli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti è tenuto a redigere ai sensi dell’art. 148 del TUEL costituisce strumento ricognitivo che integra il quadro informativo della Sezione regionale di controllo e concorre a far emergere le irregolarità rilevate dagli organi di controllo interno. L’accertata parziale adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni non esaurisce il giudizio in un mero rilievo formale, ma impone all’ente di adottare le iniziative necessarie al superamento delle criticità riscontrate per ciascuna tipologia di controllo. Il mancato o carente esercizio delle forme di controllo previste dagli artt. 147 e ss. del TUEL espone l’ente a possibili ripercussioni sulla regolarità della gestione e sugli equilibri di bilancio, legittimando l’invito della Sezione al superamento delle debolezze strutturali e organizzative.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana esamina i referti annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni trasmessi dal Sindaco di un Comune, redatti per gli esercizi 2020 e 2021 ai sensi dell’art. 148 del TUEL. I referti, predisposti secondo le linee guida annuali della Sezione delle autonomie, sono deferiti all’esame collegiale su richiesta del Magistrato istruttore.

La questione riguarda la verifica dell’adeguatezza funzionale e dell’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni dell’ente, con particolare attenzione alle singole tipologie di controllo disciplinate dal capo III del TUEL.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce in via preliminare la funzione del referto, che integra il quadro informativo a disposizione per l’esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie e concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005. Richiamando la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/SEZAUT/2019/INPR, la Corte ribadisce che il sistema dei controlli interni costituisce il necessario contrappeso dell’autonomia riconosciuta agli enti territoriali e presidio della sana gestione.

Passando all’analisi del caso, la Sezione rileva che non è stato possibile individuare il regolamento dei controlli interni consultando il sito dell’ente. Il rapporto tra reports programmati ed effettivamente prodotti risulta solo parzialmente soddisfacente, con una riduzione dei report del controllo di gestione e del controllo sulla qualità dei servizi.

Quanto al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall’art. 147-bis del TUEL, emerge una considerevole flessione del numero degli atti sottoposti a verifica nel 2021 e la mancata sanatoria delle irregolarità rilevate nell’esercizio 2020. La Sezione ritiene che un ridottissimo numero di atti esaminati vanifichi la funzione di guida e orientamento della struttura al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento.

Sul controllo sugli organismi partecipati, disciplinato dall’art. 147-quater del TUEL, la Corte rileva che nel 2021 non è stato effettuato il monitoraggio sugli adempimenti relativi ai contratti di servizio e sono stati utilizzati soltanto indicatori di economicità e redditività. Quanto al controllo sulla qualità dei servizi, non è stata adottata la Carta dei servizi e le rilevazioni non si estendono agli organismi partecipati, né sono previste forme di coinvolgimento degli stakeholders.

Con specifico riferimento all’emergenza da COVID-19 e agli interventi finanziati dal PNRR, la Sezione rileva che il sistema informativo non implementa integralmente i dati sullo stato di avanzamento degli interventi e che il controllo di gestione non produce specifici reports di monitoraggio. Il mancato avvio della pianificazione propedeutica alla stesura del PIAO, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 80/2021, completa il quadro delle criticità. La Corte accerta pertanto la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni e invita l’ente, richiamando l’attenzione del Segretario generale, a intraprendere le iniziative necessarie al superamento delle debolezze riscontrate, con comunicazione delle iniziative assunte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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