Sei scatti indennità integrativa e speciale al militare transitato ai ruoli civili (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 63 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il militare cessato dal servizio permanente per infermità dipendente da causa di servizio e successivamente transitato, a domanda, nei ruoli civili dell’Amministrazione della difesa ha diritto all’attribuzione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 4 d.lgs. n. 165/1997. La causa di cessazione rilevante è quella dell’infermità indicata dall’art. 923 del d.lgs. n. 66/2010, non il collocamento in congedo a domanda, che costituisce solo l’effetto della declaratoria di inidoneità. Il diritto all’indennità integrativa speciale in misura intera sulla pensione non trova ostacolo nel dedotto conglobamento, essendo venuto meno nell’ordinamento ogni divieto generalizzato di cumulo con il trattamento da attività retribuita. Spetta, inoltre, l’indennità speciale di cui all’art. 32 l. n. 599/1954 quando la cessazione dal servizio sia determinata da infermità dipendente da causa di servizio. Non spettano, invece, i benefici combattentistici di cui alla l. n. 336/1970 in difetto della dimostrazione dell’appartenenza del richiedente alle categorie di destinatari espressamente previste.
Il Fatto
Un ex Secondo Capo della Marina Militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato e idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile, è transitato nei ruoli civili del Ministero della difesa. Gli è stata poi conferita la pensione diretta di privilegio, in cumulo con il trattamento stipendiale, per un’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio e classificata in ottava categoria.
Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico, con l’applicazione del coefficiente di rivalutazione di cui all’art. 67 d.P.R. n. 1072/1973, l’attribuzione per intero dell’indennità speciale e dell’indennità di impiego operativo, i benefici combattentistici, i sei aumenti periodici e le maggiorazioni per l’impiego operativo di campagna. L’INPS e il Ministero della difesa hanno resistito, declinando reciprocamente la competenza e contestando nel merito le pretese.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il giudice contabile afferma la legittimazione passiva del Ministero della difesa, in ragione della sua competenza a svolgere l’attività propedeutica alla liquidazione del trattamento pensionistico di privilegio.
Nel merito respinge le domande relative al servizio addetto alle macchine e alle maggiorazioni per impiego operativo di campagna: dal modello PA04 e dalla determinazione di liquidazione dell’INPS emerge che tali periodi sono stati valorizzati ai fini pensionistici, senza che il ricorrente abbia articolato censure specifiche. Rigettata anche la richiesta di rideterminazione della misura della pensione privilegiata, sia per genericità sia perché la determinazione INPS attesta il pagamento nella misura percentualistica del 30% correlata alla pensione di ottava categoria ai sensi dell’art. 67, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973; non ricorrono i presupposti del metodo c.d. decimista, che nel caso concreto avrebbe prodotto un importo inferiore. Quanto ai benefici combattentistici, la domanda è generica e non dimostra l’appartenenza alle categorie dell’art. 1 l. n. 336/1970, richiamandosi sul punto precedenti conformi.
La Corte accoglie invece la richiesta dell’indennità speciale ex art. 32 l. n. 599/1954, correlata dalla norma al solo presupposto della cessazione per infermità dipendente da causa di servizio. Accoglie anche la domanda di corresponsione per intero dell’indennità integrativa speciale: il quinto comma dell’art. 99 d.P.R. n. 1092/1973 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 566/1989 e il legislatore non ha poi introdotto alcun limite di retribuzione oltre il quale la sospensione possa operare, con la conseguenza che nell’ordinamento è venuto meno il divieto di cumulo.
Accolta infine la domanda sui sei scatti ex art. 4 d.lgs. n. 165/1997: l’art. 923 del d.lgs. n. 66/2010 annovera tra le cause di cessazione del rapporto di impiego militare l’infermità, da riferire all’ipotesi in cui è intervenuta la declaratoria di inidoneità seguita dalla richiesta di transito nei ruoli civili. Il ricorso è quindi parzialmente accolto, con riconoscimento degli arretrati, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, e con compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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