Responsabilità medica d’equipe: colpa grave del secondo operatore e potere riduttivo (Corte dei Conti Sez. III App. n. 127 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per colpa medica, il nesso causale tra condotta e danno erariale si accerta secondo la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, non già secondo il canone penalistico dell’oltre il ragionevole dubbio. Nell’attività medico-chirurgica in equipe, il principio di affidamento non esonera il sanitario che abbia piena consapevolezza delle condizioni impeditive dell’intervento: il secondo operatore che ometta di rappresentare al primo la necessità di interrompere l’operazione risponde del danno, ma la quota di responsabilità va commisurata al ruolo effettivamente rivestito. La legge Gelli-Bianco non è applicabile, ratione temporis, alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, non essendo prevista alcuna disciplina transitoria.
Il Fatto
Due chirurghi eseguono presso una struttura ospedaliera pubblica, in regime di elezione, un intervento di rimozione di una neoplasia prostatica mediante tecnica HIFU. Nel corso dell’operazione si constata, e si annota in cartella clinica, che il trattamento è ostacolato dalla presenza di feci semiliquide da pessima preparazione intestinale. Poco dopo la rimozione del catetere vescicale si manifesta una fistola prostato-rettale, con postumi di eccezionale durata. Il Tribunale civile condanna l’azienda sanitaria al risarcimento degli eredi del paziente, nelle more deceduto.
La Procura regionale promuove azione di responsabilità erariale per danno indiretto verso i sanitari coinvolti. La Sezione giurisdizionale regionale esclude la responsabilità dell’anestesista e dell’infermiere, accerta la colpa grave dei due chirurghi, usa il potere riduttivo e quantifica il danno in euro 100.000,00, ponendo il 60% a carico del primo operatore e il 40% a carico del secondo. Quest’ultimo propone appello.
La Motivazione della Corte
I motivi d’appello sono trattati congiuntamente per stretta connessione. Preliminarmente la Corte esclude l’applicabilità della legge n. 24/2017: la disciplina ha natura sostanziale e le disposizioni processuali in essa contenute non possono leggersi avulse dal nuovo regime. In assenza di norma transitoria opera l’art. 11 delle preleggi, con conferma del consolidato indirizzo della Cassazione.
Sul regime probatorio la Corte respinge la tesi dell’appellante. Nel giudizio contabile di responsabilità vale la regola del “più probabile che non”, in ragione della diversità dei valori in gioco rispetto al processo penale. Sono utilizzabili le prove atipiche, comprese le consulenze tecniche e i pareri resi in altri giudizi, e il giudice forma il proprio convincimento ex artt. 94 e 95 c.g.c., con adeguata motivazione. Quanto al nesso causale, i margini di relatività non bastano a escluderlo a fronte di un serio criterio di probabilità scientifica.
Nel merito la Corte richiama la consulenza tecnica del giudizio civile e il parere dell’Ufficio medico legale del Ministero della salute, che qualificano la condotta come caratterizzata da imprudenza e negligenza con profili di colpa grave. Obiettivata la pessima preparazione intestinale, il trattamento andava rinviato: la corretta indicazione alla tecnica non esclude la censurabilità della scelta di procedere.
Sul ruolo dell’appellante la Corte enuncia il principio di diritto: in caso di cooperazione colposa, il nesso causale va accertato con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascuno, non potendosi configurare una responsabilità di gruppo. L’obbligo di diligenza di ogni componente concerne anche il controllo sugli errori altrui evidenti e non settoriali; il principio di affidamento opera solo quando ruoli e compiti sono nettamente distinti. Poiché l’appellante aveva piena contezza delle difficoltà, come confermato dall’interruzione più volte dell’intervento, era suo precipuo compito segnalare al primo operatore la necessità di fermarsi: la sua condotta è causa concorrente del danno.
La Corte, tuttavia, ritiene che il primo giudice non abbia adeguatamente valorizzato il ruolo di secondo operatore, non potendosi attribuirgli più del 20% della responsabilità, poiché la causa impeditiva era nota anche al primo operatore, autore materiale dell’errore esecutivo. Il potere riduttivo è stato congruamente esercitato e il danno di euro 100.000,00 è già comprensivo di rivalutazione. L’appello è accolto parzialmente: condanna a euro 20.000,00, oltre interessi legali dal deposito, con spese compensate ex art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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