Giudizio ad istanza di parte e legittimazione dell’agente della riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 27 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio ad istanza di parte ex art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. l’agente della riscossione è titolare della legittimazione attiva per far accertare e dichiarare il proprio diritto di credito nei confronti dell’ente impositore in ordine alle partite del rapporto concessorio di dare e avere. La clausola residuale di cui alla lett. d) della medesima disposizione è strumento processuale valido per controversie di contabilità pubblica che non trovano fondamento nel giudizio di conto né in quello di responsabilità amministrativa. La pendenza o la mancata presentazione del conto non integra una pregiudizialità in senso tecnico e non impone la sospensione del giudizio. La cognizione resta circoscritta alla frazione di rapporto dedotta dal ricorrente, senza estensione d’ufficio alla gestione complessiva, che integrerebbe ultrapetizione.

Il Fatto

La società ricorrente, concessionaria del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’ICI e delle entrate comunali, ha convenuto in giudizio il Comune per ottenere la declaratoria del proprio diritto di credito e la condanna al pagamento di complessivi € 265.306,96, oltre interessi e rivalutazione. La pretesa trova titolo in due convenzioni, la prima risalente al 1997 e la seconda al 2009, e in un verbale di consegna dei residui di gestione al 31/12/2010 sottoscritto da entrambe le parti.

Il Comune ha eccepito la prescrizione del credito, l’inidoneità probatoria delle fatture e, nel merito, l’infondatezza della domanda, chiedendo in subordine una riduzione del credito all’esito di CTU contabile. Il pubblico ministero, nel presupposto della giurisdizione contabile, ha prospettato la sovrapposizione del giudizio con quello di responsabilità e di conto, chiedendo in via principale un rinvio e in subordine la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Sul piano preliminare, la Sezione respinge l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del pubblico ministero. Il collegio ricostruisce la distinzione tra le tre fattispecie processuali previste dall’art. 172 c.g.c.: giudizio di responsabilità, giudizio di conto e giudizio ad istanza di parte. L’azione di responsabilità presuppone la prospettazione di un danno erariale e una notizia circostanziata ex art. 51 c.g.c., che nel caso non risulta allegata da alcuna parte.

La caratteristica del giudizio ad istanza di parte sta nella contrapposizione tra agente contabile ed ente pubblico su un rapporto patrimoniale, che resta sul piano della parità e non contempla una pronuncia sull’illecito. La clausola residuale ex art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c. è confermata come rimedio a sé stante. Quanto al giudizio di conto, la Sezione rileva che esso è incentrato sulla verifica della gestione complessiva e sulla presentazione del conto d’ufficio ex art. 139 c.g.c.; le relative questioni non costituiscono pregiudizialità in senso tecnico. La sentenza dispone perciò la trasmissione alla Segreteria conti giudiziali per le determinazioni del pubblico ministero.

Respinta anche l’eccezione di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., il collegio richiama il principio consolidato secondo cui l’atto interruttivo deve esplicitare una pretesa e un’intimazione di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del creditore (Cass. n. 5104/2006, Cass. Sez. II civ. n. 15140 del 2021). Le due richieste di pagamento del 2014 e del 2015 integrano tale efficacia, e il riconoscimento del debito emerge anche dal contegno dell’ente.

Nel merito, la Sezione accoglie la domanda. Le fatture, di formazione unilaterale, valgono come indizio, ma trovano riscontro nell’acquiescenza del debitore e nel verbale di consegna del 10/5/2011, sottoscritto dal Sindaco, cui va riconosciuta funzione certativa ex art. 50 d.lgs. n. 267/2000. Tale attestazione inverte sull’ente l’onere di provare l’inefficacia del titolo, non assolto. Il collegio esclude la soluzione di continuità nel rapporto convenzionale e richiama la negotiorum gestio per le attività utilmente iniziate (Cass. n. 11303/1995). Accoglie infine la condanna al pagamento di € 265.306,96 e respinge come inammissibile, per genericità del petitum, la domanda fondata sull’art. 4 d.l. n. 119/2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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