Obbligo trasmissione relazioni bilancio esercizio enti SSN (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 115 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nel dare attuazione alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie per il controllo sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono fissare il termine per la trasmissione delle relazioni degli organi di revisione contabile quando tale termine non sia stabilito dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie. Il potere di determinazione del termine rientra nella funzione di controllo attribuita dall’art. 100, comma 2, della Costituzione e dall’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005, applicabili agli enti del Servizio sanitario nazionale per effetto del comma 170. Alla fissazione del termine si accompagna l’individuazione analitica della documentazione che i legali rappresentanti degli enti devono trasmettere, funzionale all’esercizio del controllo sulla gestione sanitaria.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Basilicata è chiamata a dare attuazione, nell’ambito della propria competenza territoriale, alle linee guida e allo schema di relazione-questionario approvati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2025/INPR, destinati ai collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale per il bilancio di esercizio 2024.
La deliberazione della Sezione delle Autonomie non fissa alcun termine per l’invio delle relazioni alle Sezioni regionali, rimettendo tale incombenza alla valutazione di ciascuna Sezione. Lo schema di relazione-questionario risulta pubblicato sulla piattaforma “Questionari SSN” il 9 settembre 2025. Da qui la necessità, per la Sezione lucana, di provvedere con autonoma determinazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro normativo di riferimento. I commi 166 e 167 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 impongono agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmettere alle competenti Sezioni regionali di controllo una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto, secondo criteri e linee guida definiti unitariamente dalla Corte dei conti. Il comma 170 estende espressamente tali disposizioni agli enti del Servizio sanitario nazionale.
La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2025/INPR, ha approvato le linee guida e il relativo schema di relazione-questionario per il bilancio di esercizio 2024, senza però fissare alcun termine per l’invio. Tale omissione non paralizza il controllo: la determinazione del termine è rimessa alla valutazione delle singole Sezioni regionali, cui compete adattare l’incombenza alle esigenze del territorio.
In attuazione di tale potere, la Sezione lucana stabilisce che gli organi di revisione contabile trasmettano le relazioni sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 entro il 30 gennaio 2026, esclusivamente secondo le modalità indicate nella deliberazione della Sezione delle Autonomie. La comunicazione dell’avvenuta adozione di quest’ultima, con relativi allegati, è affidata alla Segreteria della Sezione, per il tramite dei legali rappresentanti degli enti.
Allo stesso termine i legali rappresentanti degli enti devono trasmettere una documentazione analiticamente individuata: il bilancio di esercizio 2024 con gli allegati; la relazione sulla gestione del Direttore Generale; la relazione della società di revisione esterna; la delibera di Giunta Regionale di approvazione del bilancio; la relazione del Collegio Sindacale; le relazioni trimestrali del Collegio Sindacale alla Regione ai sensi dell’art. 11, comma 8, della L.R. n. 39/2001; la documentazione integrale del procedimento di controllo ex art. 44 della L.R. n. 39/2001; la deliberazione di destinazione degli utili o di copertura della perdita ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 34/95.
La determinazione del termine e del corredo documentale non costituisce esercizio di una funzione di giurisdizione, ma espressione della funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzata a garantire l’effettività e la completezza della verifica sui bilanci.
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Nota della Redazione
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