Inammissibile il parere richiesto dal responsabile finanziario del Comune (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 306 del 17.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di richieste di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la legittimazione attiva spetta esclusivamente all’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’Ente. Il responsabile del settore finanziario e affari generali del Comune non rientra tra i soggetti legittimati a formulare la richiesta, con la conseguenza che questa deve essere dichiarata inammissibile sotto il profilo soggettivo. La verifica dell’ammissibilità impone la concomitante sussistenza del presupposto soggettivo e di quello oggettivo; il difetto del primo assorbe la delibazione del secondo.

Il Fatto

Il responsabile del settore finanziario e affari generali di un Comune trasmette alla Sezione regionale di controllo per il Veneto un quesito in materia di liquidazione di contributi previdenziali ad un ex Sindaco non lavoratore dipendente, invocando l’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

La richiesta giunge alla Sezione perché l’Ente intende ottenere indicazioni sulla corretta applicazione della disciplina contabile alla specifica vicenda gestionale. La questione impone alla Corte una verifica preliminare di ammissibilità prima di ogni esame nel merito.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, che riserva alle Regioni la richiesta di pareri in materia di contabilità pubblica e consente analoghe istanze a Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali. La norma individua i soggetti legittimati nell’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’Ente.

Su questa base la Corte ricostruisce i criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite: legittimazione dell’organo di vertice, esclusiva pertinenza del quesito alla materia contabile, carattere generale e astratto dell’istanza, assenza di commistioni con le altre funzioni intestate alla Corte. Il parere non può tradursi in indicazioni operative su casi specifici, né determinare un’ingerenza nella concreta attività gestionale dell’Ente, incompatibile con la posizione di terzietà della Corte.

La Sezione sottolinea poi che il quesito deve essere preventivo rispetto all’esecuzione di atti e attività, non essendo ammissibile l’esercizio ex post della funzione consultiva. L’onere di applicare le norme al caso concreto resta in capo all’Amministrazione.

Applicando tali principi, la Corte rileva che il responsabile del settore finanziario e affari generali non figura tra i soggetti legittimati dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il difetto del requisito soggettivo è assorbente: poiché la norma esige la concomitante sussistenza dei presupposti soggettivo e oggettivo, la delibazione di quest’ultimo resta assorbita.

La richiesta è pertanto dichiarata inammissibile sotto il profilo soggettivo, con trasmissione della delibera al soggetto istante e al Consiglio delle Autonomie Locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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