Estinzione del processo per mancato deposito delle prove di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 8 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno che precede la data di udienza, ai sensi dell’art. 155, comma 5-bis, cod. giust. cont. L’inosservanza di tale onere determina l’estinzione del processo per la parte che non vi abbia provveduto. La regola opera quale condizione di procedibilità collegata al tempestivo deposito, e la sua violazione è rilevata anche d’ufficio dal giudice, senza necessità di costituzione delle controparti. Il rilievo dell’estinzione preclude l’esame nel merito della domanda e assorbe ogni altra questione, comprese quelle relative alla determinazione della base contributiva e di calcolo della pensione.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo l’accertamento del diritto, ai fini della determinazione della base contributiva e di calcolo della pensione, agli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione di carriera maturata durante la cristallizzazione delle retribuzioni nel periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015. Ha domandato la riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto delle classi e degli scatti giuridicamente conseguiti negli anni 2011/2015, con pagamento dei maggiori ratei, rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre alla condanna alle spese di lite.

Il Ministero della Difesa e l’INPS non si sono costituiti in giudizio. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha rilevato d’ufficio una causa di estinzione del processo riconducibile alla condotta processuale della parte attrice. Il ricorrente non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5-bis, cod. giust. cont., che impone di depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno precedente la data di udienza.

La previsione è riprodotta dalla Corte nel suo tenore letterale: il ricorrente deve depositare le prove della notifica entro il termine indicato. Si tratta di un onere processuale autonomo, distinto dal compimento della notificazione, che il giudice ha qualificato come presupposto per la prosecuzione del giudizio.

L’inadempimento ha determinato la declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 111 cod. giust. cont. Il giudice non ha esaminato il merito della domanda, né le questioni relative alla base contributiva e pensionabile, perché l’ostacolo processuale ha assorbito ogni ulteriore valutazione.

Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese di giudizio, non essendosi le controparti costituite. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del processo e ha demandato alla Segreteria gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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