Inappellabilità delle questioni di fatto in materia pensionistica militare (Corte dei Conti Sez. III App. n. 140 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito per soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170 c.g.c. Le questioni relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra, nonché quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni, costituiscono questioni di fatto. Esse sono deducibili in appello esclusivamente ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti una motivazione apparente. La motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto, ricorre quando la giustificazione addotta non consenta di comprendere le ragioni e l’iter logico seguito dal giudice. Il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, prospetti in realtà una questione di fatto è inammissibile.

Il Fatto

L’appellante aveva chiesto in primo grado il riconoscimento del trattamento pensionistico militare tabellare di ottava categoria, tabella A, a vita, con rivalutazione, interessi e spese. La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con sentenza n. 464/2021, aveva accolto solo parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto all’indennità una tantum pari a quattro annualità di categoria 8^ tabella A.

Il giudice di primo grado, condividendo le conclusioni del Collegio Medico Legale, aveva ritenuto dipendenti da causa di servizio gli esiti del trauma contusivo-escoriativo della gamba sinistra, escludendo invece il nesso eziologico per la denunciata insufficienza venosa cronica della safena interna. Avverso tale decisione l’interessato ha proposto appello, deducendo carenza o motivazione apparente per l’omessa valutazione delle tesi del consulente di parte sul nesso tra insufficienza venosa e lesione degli arti inferiori. Il Ministero della Difesa ha chiesto dichiararsi l’impugnazione inammissibile, in quanto relativa a soli motivi di fatto.

La Motivazione della Corte

La Sezione Terza Centrale di Appello ha dichiarato l’appello inammissibile. Il Collegio muove dall’art. 170 c.g.c., che ha sostituito l’art. 1, comma 5, del d.l. n. 453 del 1993, convertito nella legge n. 19 del 1994: nei giudizi pensionistici l’appello è consentito per soli motivi di diritto, e costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra, nonché alla classifica o all’aggravamento.

Richiamando le Sezioni Riunite n. 10/QM/2000, la Corte ha ricordato che il legislatore ha inteso parificare a questioni di fatto, in tutti i loro aspetti, le questioni medico-legali su dipendenza, classifica o aggravamento, essendo già oggetto di un procedimento amministrativo fortemente garantistico. Esse possono quindi essere dedotte in appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione.

Il Collegio ha poi richiamato i criteri distintivi elaborati dalle Sezioni Riunite: i motivi di diritto investono la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo; rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportano nullità della sentenza o del processo; il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo se la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente. La motivazione apparente ricorre quando, dietro la parvenza di una giustificazione, la motivazione non consente di comprendere le ragioni e le basi della decisione e l’iter logico seguito, richiamandosi Cass. n. 4448 del 2014 e Cass. n. 25702/2020.

Nel caso concreto, il giudice di primo grado non ha trasfuso passivamente il contenuto della consulenza d’ufficio, ma lo ha vagliato nel suo complesso. Il trauma contusivo-escoriativo, giudicato guaribile in cinque giorni, non ha avuto una vis lesiva tale da provocare, a distanza di vent’anni, la varicosità della safena interna. Il Collegio Medico Legale ha escluso un’etiopatogenesi post-traumatica della patologia della safena, valorizzando anche la distanza topografica dei due siti e ricondotto l’insufficienza venosa a fattori endogeno-costituzionali o ad abitudini estranee al servizio di leva.

La decisione impugnata risulta pertanto adeguatamente motivata. L’appellante, sotto la veste della motivazione apparente o inesistente, ha prospettato unicamente questioni di fatto relative alla dipendenza delle lesioni da fatti di servizio, come tali inammissibili in appello. Le spese sono state compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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