Rigetto per carenza probatoria ed esecuzione integrale del giudicato pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 97 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, il ricorso proposto per ottenere il ricalcolo delle quote di reversibilità e la restituzione di presunti prelievi indebiti è infondato quando l’Istituto previdenziale abbia integralmente ottemperato al giudicato, cessando ogni trattenuta e restituendo le somme già recuperate, e abbia riallineato gli importi ai criteri fissati dal titolo. La carenza probatoria del ricorrente, che alleghi in modo disorganico prelievi e violazioni senza produrre documentazione contabile idonea a smentire i dati dell’Ente, giustifica il rigetto e la condanna alle spese di lite. La modalità di accredito unificato delle prestazioni, disciplinata da atti regolamentari generali, non incide sulla contabilizzazione separata dei trattamenti e non può essere derogata nel singolo caso.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una pensione diretta e di due pensioni di reversibilità, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto a percepire le somme spettanti per legge nella quantità corretta, senza riunione e sommatoria delle prestazioni, con addebito all’altra beneficiaria delle quote trattenute in suo danno. Ha inoltre invocato l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Chieti e di un precedente giudicato contabile, deducendo il permanere di trattenute mensili e il mancato rispetto delle decisioni intervenute.

L’Istituto ha riferito di avere eseguito il giudicato, cessando le trattenute e restituendo quanto recuperato, e di avere riallineato i due trattamenti di reversibilità ai criteri del titolo giudiziale. La causa è stata discussa dopo più rinvii, anche per consentire una bonaria composizione rimasta senza esito.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto escluso la necessità di ulteriori rinvii, ritenendo la causa matura per la decisione e il ricorso palesemente infondato. La ricostruzione dell’Istituto ha dimostrato l’integrale adempimento del giudicato: in esecuzione della sentenza n. 8/2021, che aveva accertato la tardività del recupero e l’insussistenza del debito, le trattenute sono cessate e la somma già prelevata è stata restituita alla pensionata.

Quanto ai criteri di calcolo, la Corte ha verificato che gli importi sono stati determinati applicando la quota percentuale stabilita dal Tribunale di Chieti e assumendo la base in pagamento al 1° ottobre 1995, ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995. Da tale raffronto emerge un differenziale complessivo annuo a favore della ricorrente, che l’Istituto ha dichiarato di non voler recuperare, essendo l’errore materiale non imputabile alla beneficiaria, e di avere già ripristinato gli importi corretti.

In difetto di allegazioni contabili idonee a smentire puntualmente questi dati, la tesi della perdurante violazione del giudicato civile non è stata accolta. Sulla richiesta di pagamento separato delle prestazioni, la replica dell’Istituto è apparsa coerente: la modalità unificata discende da atti organizzativi e regolamentari generali, adottati in attuazione della delegificazione, e governa solo la modalità di pagamento, senza incidere sulla contabilizzazione separata di ciascun trattamento.

Le censure residue — dalla prescrizione quinquennale al difetto di motivazione sino all’irripetibilità in buona fede — sono state ritenute assorbite dall’accertata inesistenza di recuperi in corso e dalla restituzione di quanto già prelevato. La Corte ha infine valutato negativamente il comportamento processuale della ricorrente, che non ha depositato la documentazione utile a fondamento della pretesa, e ha disposto la condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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