Reddito di cittadinanza: assolto il percettore senza prova del dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 189 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indebita percezione del reddito di cittadinanza, la giurisdizione della Corte dei conti sussiste in quanto la misura, pur presentando tratti assistenziali, è qualificata dalla legge come strumento di politica attiva del lavoro, sicché tra beneficiario e amministrazione erogatrice si configura un rapporto di servizio. L’azione di responsabilità amministrativa nei confronti del percettore richiede, tuttavia, la prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, gravando sul requirente il relativo onere. Con specifico riferimento al dolo, la prova deve vertere sulla volontà dell’evento dannoso, e non sulla mera volontarietà della condotta, ai sensi dell’art. 1, comma 1, secondo periodo, d.l. n. 120/2020, norma applicabile alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore. La mancata conoscenza della lingua italiana da parte del richiedente straniero e il ruolo dell’operatore del CAF nella compilazione dei moduli, ove non adeguatamente indagati, impediscono di ritenere raggiunta la prova del dolo.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana aveva convenuto in giudizio un cittadino straniero per sentirne affermare la responsabilità amministrativa per il danno erariale di € 10.061,12, derivante dall’indebita percezione del reddito di cittadinanza nel biennio 2020-2021. L’addebito riguardava la falsa dichiarazione, resa in due domande presentate all’INPS tramite il CAF, di essere residente in Italia da almeno dieci anni, laddove gli accertamenti della Guardia di Finanza avevano accertato una residenza effettiva di soli quattro anni, a far data dall’ingresso in Italia del 12 gennaio 2016. Il convenuto, costituitosi, eccepiva l’insussistenza dell’illecito alla luce della sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.U.P. per intervenuta declaratoria di incostituzionalità del requisito decennale e la carenza dell’elemento soggettivo, stante la mancata conoscenza della lingua italiana.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione sulla controversia. Il reddito di cittadinanza, definito dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2019 come “misura fondamentale di politica attiva del lavoro”, non riveste natura meramente assistenziale, essendo connotato da un sistema di obblighi e condizionalità che configurano un rapporto di servizio tra il beneficiario e l’amministrazione erogatrice, come confermato dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite.

Nel merito, il Collegio ha osservato che, pur essendo stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del requisito della residenza decennale (Corte cost. n. 31/2025), il convenuto, residente in Italia solo dal 2016, non avrebbe comunque maturato, alla data delle domande del 2020, il requisito minimo quinquennale ritenuto ragionevole dalla Consulta. La percezione del beneficio risultava pertanto indebita, con conseguente titolo dell’INPS al recupero delle somme in via amministrativa.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto non sufficientemente provato l’elemento soggettivo del dolo, contestato dalla Procura. Richiamando l’art. 21 d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, il Collegio ha precisato che la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso, ossia della coscienza e volontà di arrecare un prezzo all’erario, non essendo sufficiente la mera volontà della condotta materiale.

Nel caso di specie, la Corte ha valorizzato l’emersa mancata conoscenza della lingua italiana da parte del convenuto, circostanza che aveva indotto il giudice penale a dichiarare la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini e a disporre la traduzione degli atti. La comprensione dei complessi moduli, compilati direttamente dall’operatore del CAF, appariva difficilmente configurabile, così come la piena consapevolezza delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci. Il ruolo del CAF, quale ente in rapporto convenzionale con l’INPS, è stato ritenuto fondamentale nell’assistenza ai cittadini stranieri, dovendo l’operatore rifiutare l’accettazione di domande con evidenti profili di erroneità, come quelle presentate da chi esibiva un codice fiscale rilasciato appena quattro anni prima.

La Sezione ha infine rilevato la carenza istruttoria della Procura, che non aveva approfondito il ruolo dell’operatore del CAF e l’eventuale induzione in errore del richiedente. Tale lacuna, unita alla mancata sottoscrizione autografa di alcuna dichiarazione da parte del convenuto e all’esito assolutorio del giudizio penale, ha impedito di ritenere raggiunta la prova del dolo. La Corte ha pertanto dichiarato il convenuto esente da responsabilità, condannando l’INPS alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.955,00 oltre IVA e CPA, e ha dichiarato inammissibile l’istanza di patrocinio a spese dello Stato, non ritualmente presentata ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *