Coefficiente 2,44% Polizia penitenziaria dal 1 gennaio 2022 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 152 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, co. 101, della l. n. 234/2021, che estende al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile — tra cui il personale del Corpo della polizia penitenziaria — il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile elaborato dalle Sezioni Riunite per il personale militare, si applica anche ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente alla sua entrata in vigore, ma con effetti sui soli ratei pensionistici maturati successivamente al 1° gennaio 2022. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile al personale della Polizia penitenziaria, poiché al momento della maturazione dei presupposti del diritto a pensione rileva la condizione soggettiva posseduta dall’interessato. La differenziazione tra personale civile e militare non lede il principio di eguaglianza.

Il Fatto

L’appellante, già appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria, ha cessato dal servizio il 1° marzo 2018 con 41 anni e 11 mesi di servizio utile, di cui 17 anni e 5 mesi maturati al 31 dicembre 1995, ed è beneficiario di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto di cui all’art. 1, co. 12, della l. n. 335/1995.

Il ricorrente aveva chiesto il ricalcolo della pensione con l’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54, co. 1, del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo di quella del 35% applicata dall’I.N.P.S. per il personale civile. Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso; l’appellante ha impugnato la decisione dolendosi dell’esclusione dell’art. 54 e invocando, in via subordinata, la sopravvenuta l. n. 234/2021.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto confermato la correttezza della sentenza impugnata. Per individuare la disciplina pensionistica applicabile occorre fare riferimento alla condizione soggettiva posseduta al momento in cui sorge il diritto a pensione. A quella data l’appellante apparteneva al Corpo della polizia penitenziaria, assoggettato al regime dell’art. 1, co. 4, della l. n. 395/1990, che richiama le norme relative agli impiegati civili dello Stato. Ne derivava l’applicazione dell’art. 44, co. 1, del d.P.R. n. 1092/1973.

Il Collegio ha poi respinto la doglianza sulla pretesa disparità di trattamento rispetto alla Polizia di Stato. La Corte cost. n. 33/2023, richiamata nella motivazione, ha ribadito che le posizioni del personale a ordinamento civile e di quello a ordinamento militare non sono comparabili quanto al criterio di calcolo della base pensionabile nel sistema misto, persistendo una strutturale diversità di status che non lede l’art. 3 Cost.

Il nucleo innovativo della decisione riguarda lo jus superveniens. L’art. 1, co. 101, della l. n. 234/2021, entrato in vigore il 1° gennaio 2022 nella pendenza del giudizio, estende al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile elaborato dalle Sezioni Riunite n. 1/QM/2021 per il personale militare.

La Sezione, dando continuità a precedenti pronunce su fattispecie analoghe, ha ritenuto che tale norma si applichi anche ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente alla sua entrata in vigore, ma con effetti limitati ai ratei maturati dal 1° gennaio 2022, senza arretrati anteriori. Ha quindi riconosciuto il diritto alla riliquidazione con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile maturato al 31 dicembre 1995, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo l’indice FOI/ISTAT. Le spese di lite sono state compensate per la sopravvenienza legislativa intervenuta in corso di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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