Conto giudiziale improcedibile se la resa non include tutte le forme di riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 261 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile di un ente locale è tenuto alla resa del conto giudiziale per l’intera gestione, inclusa quella dematerializzata, a prescindere dalle concrete modalità con cui la riscossione delle entrate è avvenuta. La nozione di maneggio di danaro pubblico comprende non soltanto la materiale detenzione ma anche la disponibilità del denaro, che sussiste indipendentemente dalla forma di pagamento utilizzata dall’utente (POS, conto corrente postale, PagoPA, bonifico bancario). Il conto giudiziale che rendiconti esclusivamente le somme riscosse per contanti, omettendo gli importi introitati tramite forme diverse, è improcedibile e l’agente contabile è tenuto a ricompilarlo integralmente.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria era chiamata a decidere sul conto giudiziale presentato dall’agente contabile addetta alla riscossione dei diritti sull’istruttoria delle pratiche edilizie di un comune calabrese per l’esercizio finanziario 2019.

Il magistrato designato, nella relazione di irregolarità, aveva rilevato che la gestione rendicontata era inclusiva soltanto delle somme riscosse per contanti, senza tenere conto degli importi introitati tramite forme diverse di pagamento. All’udienza pubblica del 21 luglio 2026 nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione comunale, mentre il pubblico ministero ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del conto giudiziale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente richiamato l’art. 93, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, che qualifica come agenti contabili dell’ente locale non solo il tesoriere ma tutti coloro che abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico, ingerendosi negli incarichi attribuiti agli stessi. Tale disposizione introduce un’ampia fattispecie soggettiva, che non si limita alla materiale detenzione delle somme ma comprende la disponibilità del denaro, la quale sussiste indipendentemente dalle concrete modalità di riscossione utilizzate.

La Sezione ha quindi osservato come il conto giudiziale degli agenti della riscossione debba contenere tutte le entrate comunque riscosse, richiamando i propri precedenti in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA (sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023) e tramite bonifico bancario (sentenza n. 234/2022), nonché i precedenti delle Sezioni giurisdizionali toscana (sentenza n. 285/2017) e sarda (sentenza n. 294/2018) e, da ultimo, le proprie sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024.

La nozione di maneggio di danaro pubblico, ha precisato la Corte, deve essere intesa nel senso più ampio possibile, perché comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere per un medesimo titolo, anche se la riscossione è effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante. In caso contrario, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto, con evidente vulnus al sistema di controllo.

L’agente contabile, ha aggiunto la Corte, è titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall’inizio alla fine, disponendo del danaro versato dal contribuente in piena autonomia, ancorché non vi sia la materiale apprensione dello stesso. Il conto giudiziale deve pertanto mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell’esercizio finanziario di riferimento. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del conto, con obbligo per l’agente contabile di ricompilarlo esaustivamente, di presentarlo all’amministrazione per il controllo e la parifica e di depositarlo presso la Sezione; in caso di mancata nuova compilazione, l’agente sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della procura regionale ai sensi dell’art. 141 c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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