Rinuncia agli atti e mancata comparizione: estinzione immediata del giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 355 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, unitamente alla mancata comparizione delle parti alla prima udienza, determina la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo. I principi di oralità, concentrazione ed immediatezza, propri del rito del lavoro applicabile anche al contenzioso pensionistico pubblico, impongono tale esito, in un’interpretazione costituzionalmente orientata degli art. 181 e 309 c.p.c. che tenga conto della ragionevole durata del processo e dell’efficienza processuale. La declaratoria di estinzione consegue alla sola dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione, non essendo necessaria la notifica del decreto di fissazione dell’udienza.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico dal 31.03.2020 in virtù di un pregresso rapporto di pubblico impiego alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri, ha adito la Sezione giurisdizionale chiedendo la rideterminazione e/o riliquidazione della pensione. In particolare, domandava il riconoscimento del diritto agli incrementi correlati alle progressioni in carriera conseguite nel periodo dall’1.01.2011 al 31.12.2014, nonché agli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione intervenuta durante il blocco retributivo disposto dall’art. 9 della legge n. 122/2010.
Con nota depositata il 15.03.2024, il ricorrente ha dichiarato di non aver notificato il decreto di fissazione dell’udienza, in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale di rigetto sulla pretesa prospettata. Ha quindi dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e ha chiesto l’estinzione. Le controparti non si sono costituite e all’udienza nessuno è comparso.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico prende atto dell’espressa dichiarazione del ricorrente di voler rinunciare agli atti, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio, e della dichiarazione di non aver proceduto alla notifica del decreto di fissazione dell’udienza, pur ritualmente comunicato a cura della Segreteria in data 10.10.2023.
Su questa base, la Corte ritiene che debba essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Il percorso argomentativo non si limita a recepire la rinuncia, ma la inquadra nel sistema delle regole processuali.
Il giudice richiama i principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche al contenzioso pensionistico pubblico. Da tali principi discende che, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, si impone la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo.
Il fondamento normativo è individuato negli art. 24 e 111 Cost. e negli art. 181 e 309 c.p.c., ai quali deve essere data un’interpretazione costituzionalmente orientata. Tale lettura deve tener conto dei principi di ragionevole durata del processo e di efficienza processuale, che non consentono di mantenere in vita un giudizio privo di interesse per la parte che lo ha introdotto.
La conseguenza processuale è la declaratoria di estinzione del giudizio, con nulla per le spese, non essendosi costituite le controparti. La decisione è assunta in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.