Giudizio di conto: procedibilità e sottoscrizione tardiva del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 172 del 04.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la mancata sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile e la mancanza del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario non integrano cause di improcedibilità. Il visto non è previsto a pena di improcedibilità, e la trasmissione del conto al servizio finanziario con nota sottoscritta e protocollata dall’agente consente di attribuire il conto al convenuto ai fini della correntezza. Ne consegue che i presupposti di giustiziabilità del conto, compreso il requisito della sottoscrizione, possono ritenersi sussistenti anche quando la sottoscrizione e il visto siano intervenuti successivamente all’instaurazione del giudizio. Il conto va pertanto dichiarato procedibile, con rimessione degli atti al magistrato istruttore per la necessaria istruttoria.

Il Fatto

La vicenda riguarda un giudizio di conto relativo al conto giudiziale reso da un agente contabile in qualità di economo di una struttura sanitaria, per la gestione delle anticipazioni di piccole spese di un esercizio finanziario. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, ha sottoposto al Collegio la questione preliminare della procedibilità del conto, rilevando la mancata sottoscrizione da parte dell’agente e l’assenza del visto per regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente.

Il magistrato ha inoltre osservato che il conto risultava parificato dal direttore della competente unità operativa, ma non era redatto secondo il modello regolamentare, pur esponendo i dati della gestione in prospetti. L’agente si è costituito in proprio, deducendo la natura meramente formale del difetto e producendo, dopo l’instaurazione del giudizio, il conto integralmente riportato sul modello previsto, sottoscritto, vistato e parificato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che, benché la firma sul conto depositato fosse assente, dalla documentazione prodotta dal convenuto risulta che il conto era stato trasmesso dall’economo al servizio finanziario, ai fini della parificazione, con nota dallo stesso sottoscritta e protocollata. Successivamente, dopo l’instaurazione del giudizio, la nota di trasmissione è stata sottoscritta digitalmente dall’agente contabile, e il conto è stato sottoscritto e vistato rispettivamente dall’agente contabile e dal responsabile del servizio finanziario.

Su queste premesse la Corte afferma che il visto non è previsto a pena di improcedibilità. Il conto era stato comunque esaminato e parificato, e la trasmissione con nota sottoscritta e protocollata consente di attribuire il conto al convenuto ai fini della correntezza.

Il Collegio ritiene quindi che possano ritenersi sussistenti i presupposti di giustiziabilità del conto, compreso il requisito della sottoscrizione. La decisione valorizza così il dato sostanziale della riferibilità del conto all’agente, superando il rilievo puramente formale della firma mancante, anche in ragione dell’intervenuta regolarizzazione.

Il conto va pertanto dichiarato procedibile, con rimessione degli atti al magistrato istruttore perché completi, con relazione integrativa, la revisione del conto alla luce della documentazione in atti. La natura in rito e non definitiva della decisione non consente la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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