TFS e periodi contributivi: giurisdizione del giudice del lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 85 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio per effetto del riconoscimento di un periodo di contribuzione più lungo non incide sull’an né sul quantum del trattamento pensionistico. Essa ha ad oggetto la corretta determinazione degli elementi di computo del trattamento di fine servizio e rientra, perciò, nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Il difetto di giurisdizione del giudice contabile va dichiarato anche d’ufficio, con conseguente inammissibilità del ricorso. Il trattamento di fine servizio ha natura di retribuzione differita e, nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, le relative controversie sono devolute al giudice del rapporto di impiego.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente di un comune, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età. In sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, l’INPS aveva considerato un periodo di contribuzione inferiore a quello risultante dalla comunicazione dell’ente locale, che indicava un’anzianità maggiore.

Esperite senza riscontro le richieste all’istituto previdenziale, il lavoratore ha agito davanti alla Corte dei Conti chiedendo la riliquidazione del trattamento, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali. L’INPS si è costituito eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice contabile; il comune è rimasto contumace.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile affronta anzitutto la questione preliminare, dichiarando la contumacia del comune ritualmente intimato e non costituitosi.

Nel merito, il Collegio rileva che il ricorrente non contesta né l’esistenza né la misura del trattamento previdenziale, ma chiede il computo di un periodo di servizio più lungo rispetto a quello posto a base della liquidazione. Oggetto del giudizio è, dunque, la corretta determinazione degli elementi di computo del trattamento di fine servizio.

La Corte richiama il principio già affermato dalla Cass. civ., Sez. Un., ordinanza n. 25309 del 2013, secondo cui la controversia sul riconoscimento di periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio non attiene all’an o al quantum della pensione, ma alla tutela di diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro, devoluta al giudice del rapporto di impiego. Nel caso di rapporto cessato dopo il 1° luglio 1998, tale giudice è individuato nel giudice ordinario ai sensi dell’art. 69, comma settimo, del d.lgs. n. 165/2001.

Il Collegio ribadisce che il trattamento di fine servizio ha natura di retribuzione differita, come precisato dalla Cass. civ., Sez. lavoro, ordinanza n. 19023 del 2024, e che, trattandosi di pubblico impiego privatizzato, le relative controversie spettano al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, in coerenza con Cass. civ., Sez. Un., ordinanza n. 28359 del 2025.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Le spese di lite sono compensate ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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