Calcolo quota retributiva pensione mista per i vigili del fuoco (Corte dei Conti Sez. III App. n. 15 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica la disciplina dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, per il richiamo operato dall’art. 61, comma 3, del medesimo d.P.R.. La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del dipendente cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni, va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati a quella data, applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Il principio di esclusività della giurisdizione pensionistica devoluta alla Corte dei conti comporta che il perimetro del giudizio comprenda ogni questione sulla misura e la decorrenza della pensione, senza necessità di una specifica domanda amministrativa sul coefficiente di rendimento.
Il Fatto
Un ex dipendente del Ministero dell’Interno, in quiescenza dal 1° dicembre 2017 con qualifica di capo reparto dei vigili del fuoco e titolare di trattamento pensionistico misto, al 31 dicembre 1995 vantava diciotto anni di servizio. Il giudice di prime cure aveva respinto il ricorso volto al riconoscimento dei benefici dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ritenendo che, avendo il ricorrente maturato oltre venti anni di anzianità alla cessazione, la fattispecie esulasse dall’ambito soggettivo della norma come interpretata dalle Sezioni riunite n. 1/QM/2021.
Il primo giudice aveva altresì dichiarato inammissibile la richiesta, formulata nelle note difensive, di applicazione del coefficiente individuato dalle Sezioni riunite, per assenza della previa istanza amministrativa di cui all’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.. Il pensionato ha proposto appello, chiedendo la riliquidazione con l’aliquota del 2,445% per ciascun anno maturato fino al 31 dicembre 1995, oltre interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Sul piano preliminare, il Collegio affronta l’eccezione di mutamento della domanda e di carenza di istanza amministrativa. In ragione del carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti, al giudice è devoluto l’intero rapporto controverso con tutti gli elementi che ne fanno parte. Il perimetro comprende quindi ogni questione sulla sussistenza del diritto, sulla misura e sulla decorrenza della pensione, nonché ogni situazione giuridica idonea a incidere sul trattamento di quiescenza.
La domanda originaria, pur incentrata sull’applicazione del coefficiente dell’art. 54, comma 1, era espressione di un petitum sostanziale volto alla riliquidazione della pensione. Le Sezioni riunite n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021, prospettando una diversa interpretazione del medesimo quadro normativo, sono giunte a determinare un’aliquota applicabile per il ricalcolo, proprio come richiesto dal pensionato, sia pure in misura diversa da quella auspicata.
Nel merito, il Collegio rileva che l’appellante è un ex dipendente del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, cessato dal servizio con qualifica di capo reparto. Allo stesso è applicabile l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in forza della disciplina dell’art. 61, comma 3, del medesimo d.P.R., che estende al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra dei vigili del fuoco le disposizioni dettate per le corrispondenti categorie di militari. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile d’appello che ha già chiarito la ratio della disciplina differenziata introdotta per tali categorie.
Le Sezioni riunite n. 1/QM/2021, con motivazione condivisa, hanno enunciato il principio secondo cui la quota retributiva della pensione mista in favore del personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità tra i quindici e i diciotto anni va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.
L’appello è pertanto accolto e all’appellante, per la quota retributiva della pensione mista, è riconosciuto il diritto all’applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Sulle somme spettanti sono riconosciuti gli interessi legali dalla scadenza di ogni rateo e, nei limiti del maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria secondo l’indice FOI/ISTAT. Le spese di difesa sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione del contrasto giurisprudenziale e dell’obiettiva controvertibilità della questione, risolta solo con l’intervento delle Sezioni riunite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.