Danno erariale da indebita percezione di fondi PAC e giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 73 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti è munita di giurisdizione sul soggetto privato che abbia indebitamente percepito contributi pubblici erogati nell’ambito della Politica Agricola comune, poiché il rapporto di servizio tra amministrazione erogatrice e percettore si radica nella destinazione delle risorse al perseguimento dell’interesse pubblico. La percezione di contributi in assenza dei requisiti integra danno erariale, anche sotto il profilo della sottrazione di risorse ad altri aventi diritto. In presenza di uno scostamento tra superficie dichiarata e superficie ammissibile superiore al 20 per cento, trova applicazione l’art. 51 del reg. CE n. 796/2004, con revoca totale del finanziamento. Il danno, qualificabile come debito di valore, va rivalutato alla data di pubblicazione della sentenza, con aggiunta degli interessi legali fino al soddisfo.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un imprenditore agricolo, titolare di una ditta individuale dedita alla coltivazione di tabacco, chiedendone la condanna al pagamento in favore dell’AGEA della somma di euro 10.692,28, oltre accessori. L’addebito riguardava l’indebita percezione di fondi eurocomunitari per gli anni 2008 e 2009, ottenuta inserendo nelle Domande Uniche di Aiuto la disponibilità di un terreno sito in Orta di Atella, in realtà mai concesso in fitto.

Le indagini della Guardia di finanza, avviate su comunicazione di reato, e la successiva istruttoria suppletiva condotta dalla Procura ex art. 67, comma 7, c.g.c., acquisivano le dichiarazioni dei cointestatari del fondo e del soggetto che ne aveva l’uso esclusivo, i quali negavano qualsiasi concessione in fitto. Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il Collegio afferma la propria giurisdizione richiamando l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., n. 11185/2018; n. 12086/2016; n. 9963/2010). Nei sistemi di erogazione di risorse pubbliche a soggetti privati si configura un rapporto di servizio, poiché il privato realizza, con le risorse ricevute, l’interesse pubblico cui è preposta l’amministrazione erogatrice. Nelle ipotesi patologiche di percezione indebita, la giurisdizione contabile è radicata anche sotto il profilo della sottrazione di risorse ad altri aventi diritto (Cass., sez. un., n. 9966/2010; n. 14436/2018).

Nel merito, la Corte ricostruisce il regime del disaccoppiamento introdotto dai regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005, in base al quale gli aiuti sono erogati in relazione ai titoli posseduti e all’estensione delle superfici lavorate, non più alla produzione. Il terreno contestato risultava incluso nelle domande di contributo per i soli anni 2008 e 2009, circostanza non smentita dal convenuto.

Il Collegio rileva che la dichiarazione unilaterale di fitto agrario, sottoscritta dal convenuto e registrata presso l’Agenzia delle Entrate, includeva il terreno intestato a diversi proprietari, tra cui una dante causa già deceduta prima della registrazione. I cointestatari e il soggetto che ne aveva l’uso esclusivo dichiaravano di non aver mai concesso il fondo in fitto. Le argomentazioni difensive pre-processuali non valgono a provare la disponibilità del terreno, né, stante la contumacia, è stata offerta prova contraria alle circostanze addotte dalla Procura.

Accertata la dichiarazione di superfici superiori a quelle effettivamente disponibili, la Corte applica ratione temporis l’art. 51 del reg. CE n. 796/2004 e l’art. 9, comma 5, d.m. n. 1922/2015: lo scostamento accertato, pari al 46,97 per cento, comporta la revoca totale del contributo. Il danno, quantificato in euro 7.504,72 e rivalutato al 31 marzo 2023 in euro 10.692,28, permane attuale per assenza di restituzioni. La Corte condanna il convenuto al pagamento, con ulteriore rivalutazione fino alla pubblicazione e interessi legali fino al soddisfo, oltre alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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