Inammissibile l’appello contabile che sollecita un riesame delle risultanze medico-legali (Corte dei Conti Sez. III App. n. 160 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è ammissibile a condizione che si fondi su motivi di diritto e non richieda direttamente al giudice di secondo grado una pronuncia sulla dipendenza dell’infermità o della lesione da causa di servizio, sulla classificazione o sull’aggravamento, tutte qualificate come questioni di fatto dall’art. 170, comma 1, c.g.c. Il difetto di motivazione è deducibile in appello, per le questioni di fatto, solo quando la sentenza presenti mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente, oppure ometta l’esame di punti decisivi o rechi un insanabile contrasto argomentativo. È valida la motivazione per relationem che richiami in modo preciso l’atto esterno, in particolare il parere del Collegio medico-legale, purché questo non sia a sua volta sintetico o criptico. Non integra il vizio motivazionale la sollecitazione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella operata dal giudice di merito.
Il Fatto
Il coniuge dell’appellante, ingegnere, ha prestato servizio per lungo tempo presso enti e strutture pubbliche con mansioni di verifica tecnica e vigilanza. Nel 1998 è stato colpito da ischemia cerebrale; nel 1999 è sopraggiunta un’insufficienza renale cronica; nel 2006 è deceduto per scompenso cardiaco. L’appellante ha chiesto all’INPS il conferimento del trattamento indiretto di privilegio, sostenendo la riconducibilità del decesso a causa di servizio.
Il Comitato tecnico per le pensioni privilegiate ha escluso i requisiti medico-legali. La Corte dei conti regionale per il Lazio, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda condividendo le conclusioni della consulenza tecnica. L’appellante ha proposto gravame denunciando difetto di motivazione ed errata valutazione delle emergenze istruttorie. L’INPS ha resistito chiedendo il rigetto; l’A.S.L. è rimasta contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio d’appello dichiara anzitutto la contumacia dell’Azienda sanitaria. Nel merito, richiama il criterio consolidato: l’appello previdenziale contabile è ammissibile solo se sorretto da motivi di diritto e se non si traduca in una domanda sulla dipendenza da causa di servizio. Poiché l’art. 170, comma 1, c.g.c. qualifica tali questioni come di fatto, l’appellante non può usare la denuncia del vizio motivazionale per ottenere in secondo grado una pronuncia sull’etiopatogenesi.
La Corte ricostruisce poi i limiti del vizio deducibile, richiamando le Sezioni Riunite n. 10/QM/2000 e l’avallo della Corte costituzionale, ordinanza n. 84/2003: il difetto di motivazione rileva solo per mancanza assoluta o motivazione apparente, per omesso esame di punti decisivi o per contrasto insanabile tra le argomentazioni. Non è sufficiente il raffronto tra le ragioni della sentenza e il materiale probatorio.
Nel caso concreto la sentenza impugnata ha richiamato in modo preciso il parere del Collegio medico-legale, che ha escluso sia la dipendenza dell’ischemia dal servizio sia il nesso con il decesso. La motivazione per relationem è valida quando l’atto richiamato è individuato e conoscibile, come avvenuto. Il CML ha esaminato a fondo l’attività lavorativa, concludendo che essa corrispondeva alle mansioni della qualifica rivestita, senza compiti eccedenti.
La Corte esamina anche la nuova consulenza cardiologica prodotta in appello, ritenendola ammissibile quale semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Essa però non introduce argomentazioni nuove idonee a inficiare l’attendibilità della consulenza d’ufficio. L’appellante si limita ad affermare un generico stress lavorativo, senza allegare episodi concreti.
Infine, quanto all’accertamento della CMO sull’ascrivibilità delle patologie alla quinta categoria, la Corte osserva che da tempo quel Collegio non si esprime più sulla dipendenza da causa di servizio, spettando l’incombenza al CTPP. Il giudice di merito ha quindi esercitato legittimamente la valutazione delle prove. L’appello è pertanto inammissibile e comunque infondato, con conferma della sentenza e integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.