Responsabilità erariale per sottrazione di crediti fiscali inesistenti (Corte dei Conti Sez. III App. n. 159 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, il funzionario che, per colpa grave, ometta i controlli dovuti e consenta l’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti, cagiona un danno alle finanze pubbliche pari all’importo indebitamente riconosciuto. La condotta omissiva, pur non integrando il dolo, è idonea a fondare la condanna quando il dovere di verifica sia previsto dalla normativa di riferimento e il pregiudizio sia certo e attuale. Il giudice contabile, accertata la riferibilità soggettiva della condotta, liquida il danno secondo il criterio della differenza patrimoniale.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti che hanno comportato un indebito rimborso a carico del bilancio pubblico. La Procura contabile ha agito nei confronti del funzionario ritenuto responsabile dell’omesso controllo, chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale.

Il giudizio di primo grado si è concluso con l’affermazione della responsabilità del convenuto. La decisione è stata impugnata davanti alla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale d’appello, che ha esaminato la sussistenza dell’elemento soggettivo e la quantificazione del pregiudizio.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento in materia di crediti d’imposta e di controlli demandati all’amministrazione finanziaria. Ha ribadito che il funzionario pubblico è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti di legge prima di riconoscere agevolazioni o rimborsi, e che tale obbligo discende direttamente dai principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa.

La Corte ha poi valutato la condotta omissiva, ritenendo che l’inosservanza dei doveri di verifica integri colpa grave quando il funzionario avrebbe potuto agevolmente rilevare l’insussistenza dei crediti utilizzando gli strumenti informativi a disposizione. La negligenza, in questi termini, non è scusabile.

Quanto al nesso di causalità, il collegio ha affermato che l’omesso controllo si pone come causa diretta del pregiudizio, poiché in sua assenza il rimborso indebito non sarebbe stato erogato. Il danno è stato pertanto quantificato nell’importo corrispondente ai crediti illecitamente riconosciuti.

La Corte ha respinto le censure difensive volte a escludere l’elemento soggettivo e ha confermato la condanna, richiamando la consolidata giurisprudenza contabile secondo cui la responsabilità erariale presuppone una condotta antigiuridica, un evento dannoso e il relativo nesso causale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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