Interventi di compartecipazione degli enti locali alle spese per caserme: natura eccezionale, divieto di interpretazione analogica (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 1 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le norme che prevedono interventi di compartecipazione degli enti locali alle spese per caserme ed altri edifici utilizzati per garantire la sicurezza dei cittadini rivestono natura eccezionale e non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle disciplinate. La competenza in materia di accasermamento, incluso l’adeguamento funzionale di un immobile da adibire a caserma, spetta in via esclusiva al Ministero dell’Interno. Gli enti territoriali possono contribuire all’espletamento di funzioni connesse alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza solo sulla base di specifiche norme o di convenzioni interistituzionali perfezionate in esecuzione di puntuali previsioni di legge. L’utilizzo di risorse proprie da parte di un Comune per la realizzazione dei lavori di riconversione di un immobile di proprietà comunale in caserma, in assenza di una specifica previsione di legge, integra una sostituzione in via di fatto nell’attività di accasermamento riservata allo Stato, con conseguente assunzione di oneri finanziari non consentita.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Tito ha richiesto alla Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata un parere ex art. 7, comma 8, L. n. 131/2003 in merito alla possibilità di non privarsi del presidio dell’Arma dei Carabinieri utilizzando risorse proprie, mediante applicazione di avanzo pari a circa 350 mila euro, per la realizzazione dei lavori di adeguamento di un immobile di proprietà comunale alla normativa in tema di realizzazione di caserme. L’investimento richiesto dal Comando Regionale si configurava come spesa di accasermamento di competenza del Ministero dell’Interno. Il Comune evidenziava che non esistono norme che autorizzano i Comuni a contribuire alla riqualificazione di caserme o altri presidi di sicurezza pubblica e che non si prevedevano accordi di programma con altri Comuni limitrofi né programmi straordinari di incremento dei servizi specialistici di polizia attraverso specifiche convenzioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente scrutinato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è stata ritenuta ammissibile in quanto proviene da un Comune, incluso tra i soggetti legittimati, ed è sottoscritta dal Sindaco, organo rappresentativo dell’Ente ex art. 50, comma 2, TUEL. Il Collegio ha, tuttavia, evidenziato che l’istanza è stata trasmessa direttamente e non tramite il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), organo istituito con L.R. Basilicata n. 13/2021 e insediatosi pochi giorni prima dell’invio della richiesta. Tale circostanza ha indotto il Collegio a ritenere il mancato inoltro non ostativo all’ammissibilità, ma ha auspicato per il futuro la valorizzazione del ruolo del CAL quale momento di raccordo e funzione di filtro.
Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva è stata ritenuta ammissibile esclusivamente nei limiti concernenti la corretta interpretazione ed applicazione di disposizioni di legge e di principi di diritto afferenti alla gestione dei beni del patrimonio comunale e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ferma restando l’autonomia decisionale dell’Ente.
Nel merito, il Collegio ha fornito risposta negativa al quesito. Ha richiamato la deliberazione Sezione Autonomie n. 16/SEZAUT/2014/QMIG, secondo cui la competenza in materia di accasermamento spetta al Ministero dell’Interno, in quanto la materia dell’ordine pubblico e della sicurezza è intestata in via esclusiva allo Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. h), Cost. e i relativi oneri finanziari ricadono sul bilancio statale.
Il Collegio ha quindi esaminato le disposizioni di legge che disciplinano forme di collaborazione tra amministrazioni territoriali e statali per il rafforzamento della sicurezza locale: le convenzioni in materia di sicurezza di cui all’art. 39 L. n. 3/2003, i programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia di cui all’art. 1, comma 439, L. n. 296/2006, l’art. 3, comma 2-bis, D.L. n. 95/2012 sulla concessione in uso gratuito di immobili e l’art. 3, comma 4-bis, D.L. n. 95/2012 sulla contribuzione al canone di locazione di immobili destinati a caserme. Tali forme di collaborazione, ha precisato il Collegio, intervengono in via straordinaria ed integrativa per incrementare i servizi di polizia, ma non nella gestione ordinaria di essi, che resta di esclusiva competenza ed onere dello Stato.
La giurisprudenza contabile ha ribadito la natura eccezionale di tali norme, che non possono essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica. Nel caso di specie, l’utilizzo di risorse proprie del Comune per la trasformazione di un immobile di proprietà comunale in caserma configura una sostituzione, in via di fatto e in assenza di una specifica previsione di legge, in un’attività riservata esclusivamente allo Stato. La risposta al quesito è pertanto negativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.