Appello contabile inammissibile se non censura l’esclusione della colpa grave (Corte dei Conti Sez. III App. n. 170 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, l’atto di appello che non censuri specificamente il capo della sentenza di primo grado che ha escluso l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave è inammissibile. Ove la decisione impugnata si fondi su più ragioni autonome, la mancata impugnazione di quella relativa al principio di colpevolezza determina un giudicato interno su un elemento essenziale dell’azione. A fronte di un capo che esclude la colpevolezza, l’onere di specificità impone all’appellante di riprodurre e contestare le argomentazioni del primo giudice, non essendo sufficiente la mera riproposizione delle tesi di primo grado né il richiamo alla natura devolutiva dell’appello.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti propone appello avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia che aveva assolto un docente universitario dagli addebiti di responsabilità amministrativa, liquidando le spese in favore dell’assolto e ponendole a carico dell’Università.

L’appellante lamenta, in un unico motivo, l’errore in diritto del primo giudice, che avrebbe travisato la disciplina in tema di incompatibilità dei professori universitari, di autorizzazione preventiva degli incarichi extra istituzionali e di qualificazione degli stessi, avrebbe sottovalutato la rilevanza economica dei proventi e la significatività delle dichiarazioni fiscali. La parte appellata eccepisce, in via preliminare, l’omessa impugnazione del capo della sentenza relativo all’insussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito.

La Motivazione della Corte

La Sezione dichiara l’appello inammissibile. Rileva che la decisione di primo grado si regge su una duplice ragione: l’insussistenza degli estremi oggettivi dell’illecito erariale e, comunque, il difetto dell’elemento soggettivo della colpa grave e del dolo. Su quest’ultimo capo, posto in chiusura delle motivazioni assolutorie, l’appellante non formula alcuna censura.

Il Collegio richiama l’art. 190, comma 2, C.G.C., a mente del quale l’appello deve contenere, a pena di inammissibilità, la specificazione delle ragioni di fatto e di diritto, l’indicazione dei capi della decisione impugnati e delle modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti. I capi non censurati passano in giudicato, perché l’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti non impugnate, ai sensi degli artt. 177 e 195 C.G.C..

La giurisprudenza contabile richiamata — Corte conti, Sez. I, n. 148 del 2023, Corte conti, Sez. III, n. 232 del 2020 — chiarisce che, quando la sentenza è fondata su due rationes decidendi autonome e l’impugnazione ne attinge una sola, il giudice dell’appello deve prendere atto del giudicato formatosi sulla ragione non criticata e dichiarare l’inammissibilità. Il principio è richiamato anche nel percorso di Cass. civ., Sez. III, n. 1610 del 2013.

Non si verte, precisa la Corte, in tema di specificità dei motivi, ma di mancata censura di un elemento imprescindibile. Il principio di colpevolezza — art. 27, comma 1, Cost., declinato nell’art. 1 della legge n. 20/1994 nelle due accezioni del dolo e della colpa grave — connota la responsabilità amministrativa al pari di quella penale. A fronte di un capo che lo esclude, l’appellante doveva quanto meno riprodurre le parti dell’atto di citazione in cui dolo o colpa grave erano delineati.

Non soccorre la natura devolutiva dell’appello: secondo Corte conti, Sez. I, n. 395 del 2023, la mera riproposizione delle ragioni di primo grado integra l’onere solo quando queste siano specificamente riproposte; nella specie nulla è precisato sull’elemento soggettivo. La Corte richiama altresì l’indirizzo più restrittivo di Corte conti, Sez. II, n. 42 del 2020, per il quale l’art. 190 C.G.C. esige che alle argomentazioni della sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell’appellante, con censura chiara e motivata. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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