Conferimento incarico a legale esterno e insussistenza della colpa grave (Corte dei Conti Sez. III App. n. 172 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di un incarico di difesa in giudizio a un legale del libero foro, in luogo del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, costituisce esercizio di una scelta discrezionale dell’amministrazione, sindacabile dal giudice contabile nei limiti della razionalità, della logicità, dell’economicità e della proporzionalità tra mezzi e fini, non essendo l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali uno schermo per decisioni irragionevoli o contra legem. Tuttavia, la configurabilità della colpa grave richiede un giudizio prognostico ex ante, condotto secondo il parametro dell’agente modello, volto a verificare l’eventuale scostamento tra la condotta tenuta e quella doverosa. Tale scostamento non sussiste quando, al momento dei fatti, una prassi amministrativa consolidata e non censurata dagli organi di controllo abbia ingenerato un ragionevole affidamento sulla natura meramente facoltativa del ricorso all’Avvocatura dello Stato e quando la delibera di conferimento rechi una motivazione accurata ed esaustiva in ordine alla specialità della materia e alla complessità del giudizio.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal conferimento, da parte di un Comune, di un incarico di difesa in giudizio a un avvocato del libero foro per una controversia in materia successoria, di particolare complessità, relativa a un lascito testamentario di rilevante valore. La delibera della giunta comunale aveva affidato l’incarico esterno per un compenso di euro 24.805,04, poi effettivamente corrisposto in misura inferiore.

La Procura regionale conveniva in giudizio il sindaco, il segretario generale, l’unico legale interno dell’ente e i componenti della giunta, contestando la violazione dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 41 del d.P.R. n. 49 del 1973. La Sezione territoriale riteneva insussistente la prima violazione e configurava la seconda a titolo di colpa grave, condannando i convenuti al pagamento di somme ridotte del 50% in ragione dell’affievolimento delle sensibilità all’epoca dei fatti. Avverso tale pronuncia proponevano impugnazione la Procura e, con distinti appelli incidentali, i convenuti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione ha riunito le impugnazioni, tutte proposte separatamente contro la stessa sentenza, e ha richiamato il principio della ragione più liquida, che consente di decidere sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza esaminare previamente le altre, nel rispetto dell’effetto devolutivo del gravame.

Quanto all’appello principale, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla violazione dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. La delibera di conferimento dava compiutamente conto della complessità, delicatezza e importanza della controversia, esulante dall’ordinaria tipologia di contenzioso dell’ente. Non è ragionevole presumere che l’iscrizione all’Albo speciale per le giurisdizioni superiori doti automaticamente il legale interno di competenze adeguate per ogni settore; rileva inoltre l’imponente carico di lavoro dello stesso, unico legale dell’ente e insieme dirigente di altro servizio.

La Corte ha poi affrontato il tema del sindacato sulle scelte discrezionali. L’insindacabilità nel merito prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994 non sottrae al controllo contabile le decisioni irragionevoli o assunte in violazione di legge. Il giudice può verificare la congruità, la logicità, la razionalità, l’efficacia, l’economicità e la proporzionalità della scelta, alla stregua del canone dell’art. 97 Cost., come ribadito dalle Sezioni unite della Cassazione.

Pur essendo sindacabile la scelta di non ricorrere all’Avvocatura dello Stato, la Sezione ha escluso la colpa grave. Sin dal 2004 l’art. 41 del d.P.R. n. 49 del 1973 era stato interpretato dalle amministrazioni interessate nel senso della mera facoltà di rivolgersi al foro erariale, senza necessità di una motivazione rinforzata; tale prassi non era mai stata censurata, ingenerando un ragionevole affidamento sulla correttezza dell’interpretazione seguita.

La motivazione della delibera era accurata ed esaustiva e le ragioni addotte, sia pure implicitamente, giustificavano l’opportunità dell’affidamento esterno. Per queste ragioni la Corte ha respinto l’appello della Procura, accolto gli appelli incidentali nei termini della motivazione e integralmente respinto la domanda, ponendo le spese legali a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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