Non luogo a provvedere sulla certificazione tardiva dell’accordo sul premio di produttività (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 66 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La certificazione affidata alla Sezione regionale di controllo dall’art. 11, comma 19, del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 7 ottobre 2013, n. 112, ha a oggetto la sola ipotesi di accordo e si colloca in una fase necessariamente antecedente alla stipula del contratto aziendale. La trasmissione dell’accordo già sottoscritto, e per di più oltre un anno dopo la firma, integra un vizio genetico che preclude l’esercizio della funzione certificatoria e impone il non luogo a provvedere. Non è ammessa alcuna certificazione postuma, né un recupero di efficacia dell’accordo, poiché l’autorizzazione legislativa rimuove un limite legale posto a garanzia dell’interesse pubblico e non può operare su un assetto negoziale già perfezionato. Il carattere preventivo del controllo, mitigato solo dal meccanismo del silenzio-assenso, non tollera una sequenza temporale invertita.

Il Fatto

La Fondazione Teatro Comunale di Bologna ha chiesto alla Sezione regionale di controllo la certificazione di un accordo “Premio di produttività” sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 29 marzo 2023. La richiesta è pervenuta a mezzo posta elettronica certificata il 12 giugno 2024, corredata della sola copia dell’accordo già firmato.

Attivate due richieste istruttorie, la Fondazione ha prodotto la documentazione contabile e i verbali degli organi interni. È emerso che i parametri di produttività risultavano raggiunti, ma che il Collegio dei revisori aveva espresso parere negativo sull’erogazione per mancanza di capienza economico-finanziaria, e che il Consiglio di indirizzo aveva deliberato un’operazione straordinaria di riprogrammazione artistica per reperire le risorse necessarie.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla lettera dell’art. 11, comma 19. Il Legislatore parla espressamente di ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti, e il termine autorizzazione impiegato nella disposizione rivela che il controllo è collocato nella fase antecedente la stipula, condizionando l’efficacia finale del contratto. Ne deriva che la trasmissione di un accordo già sottoscritto, e per giunta tardiva di oltre un anno, rappresenta un vulnus insuperabile per l’esercizio delle attribuzioni di legge.

Il Collegio esclude ogni spazio per una certificazione postuma. Non si tratta di una questione meramente formale: l’anomalia è genetica, perché manca uno degli elementi normativi che strutturano la fattispecie in chiave pubblicistica, indipendentemente dalle circostanze di fatto che ne abbiano condizionato l’operatività. La sequenza procedurale delineata dalla norma è, nella sua dimensione temporale, insuperabile e funzionale all’interesse pubblico protetto.

Il sistema delineato dall’art. 11, comma 19 configura un controllo preventivo, attenuato soltanto dall’ipotesi del silenzio-assenso in caso di mancata deliberazione entro trenta giorni. La decisione della Sezione assume dunque carattere preliminare ed essenziale: in caso di esito non positivo, le parti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva e la fondazione riapre le trattative per una nuova ipotesi di accordo.

Pur dichiarando il non luogo a provvedere, la Sezione svolge alcune osservazioni di merito. Rileva una tendenziale compatibilità normativa con gli istituti premiali dell’art. 15 del CCNL, ma evidenzia notevoli criticità nelle clausole di salvaguardia, giudicate vaghe e lacunose sia nel richiamo alla compatibilità finanziaria sia nel riferimento al MOL. Non è chiarito se, in difetto di capienza, il premio vada ridotto o non erogato.

La verifica fattuale conferma i dubbi: il bilancio 2023 non consentiva l’erogazione e la copertura è stata costruita ex post mediante riallocazione dei risparmi derivanti dalla sospensione di una produzione artistica. La Sezione non ravvisa allo stato un danno erariale concreto e irreversibile, ma manifesta censure sulla simmetria dell’accordo con le regole normative e con i principi contabili generali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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