Controllo successivo escluso in assenza di contrasto in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 45 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria territoriale dello Stato e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La sola tardività nella trasmissione del provvedimento al controllo preventivo integra una questione meramente procedurale di tempistiche di invio e non un contrasto interpretativo sulla regolarità amministrativa e contabile. In difetto di tale presupposto, la fattispecie esula dal perimetro applicativo della norma e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.

Il Fatto

La Ragioneria territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il contratto, stipulato da un istituto comprensivo, di assunzione a tempo indeterminato di una docente. Il provvedimento era stato inviato alla Ragioneria in data successiva alla sua adozione, e dunque non contestualmente alla stessa, così come richiesto dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011. Su questa sola base la Ragioneria aveva restituito l’atto privo del visto.

Il dirigente scolastico aveva chiesto la registrazione ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, rappresentando le ragioni del ritardo. La Ragioneria ha quindi inviato gli atti alla Sezione, che ha deferito la questione alla valutazione collegiale unitamente ad altri provvedimenti analoghi, chiedendo per ciascuno il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti di legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma anzitutto la propria competenza. La questione relativa alla possibilità e all’ampiezza del controllo successivo, in mancanza del previo controllo della Ragioneria, è circoscritta territorialmente, poiché nessun altro provvedimento analogo risulta inoltrato dalle altre Ragionerie del Veneto e non sono stati rinvenuti precedenti nella banca dati della Corte.

Nel merito, la Corte ricostruisce la struttura dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. La norma, nel prevedere l’invio al competente ufficio di controllo degli atti ai quali si dà seguito nonostante le osservazioni impeditive della Ragioneria, presuppone un contrasto reale tra ufficio di controllo e dirigente responsabile. Quest’ultimo deve assumere espressamente la determinazione confermativa dell’atto, eseguendolo sotto la propria responsabilità.

La Corte richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 9/Contr/2012, secondo cui il controllo successivo è funzionale a valutare la fondatezza delle osservazioni o il corretto esercizio della facoltà del dirigente di non conformarvisi. La funzione di garante della corretta gestione del bilancio dello Stato potrebbe essere compromessa se l’amministrazione potesse superare i rilievi senza il vaglio di un organo esterno e neutrale.

La Sezione dichiara inconferente la giurisprudenza contabile invocata dalla Ragioneria. Nei casi richiamati si trattava di termini stabiliti a pena di decadenza, oppure di ritardi che si aggiungevano a plurime illegittimità determinanti la ricusazione del visto, o ancora di atti comunque scrutinati nel merito. Nel caso in esame, invece, non emerge alcun contrasto su questioni giuridiche, ma solo una problematica procedurale di tempistiche di invio, per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche.

La Corte ribadisce che il ritardo con cui le amministrazioni inviano gli atti al controllo arreca un vulnus all’effettività della funzione, ma ciò non basta a fondare il controllo successivo. Il caso esula quindi dal perimetro dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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