Indebito pensionistico da doppio calcolo: irripetibile se il recupero è tardivo (Corte dei Conti Sez. III App. n. 185 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il recupero dell’indebito pensionistico derivante dall’applicazione del doppio calcolo previsto dall’art. 1, commi 707 e 708, della l. n. 190/2014 è soggetto al principio generale di cui all’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973, applicabile a tutte le fattispecie di indebito non disciplinate da norme specifiche, purché ricorra l’assenza di dolo nella condotta del pensionato. La riliquidazione in peius del trattamento, ancorché legittima nel criterio di calcolo, diviene irripetibile quando l’ente previdenziale la disponga a distanza di oltre sei anni dall’entrata in vigore della disposizione, senza preavviso né riserva di ripetizione, frustrando l’affidamento del pensionato nella stabilità della determinazione definitiva di pensione. La specialità della disciplina non sottrae la fattispecie al perimetro degli artt. 203 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973, poiché questa incide comunque su una determina definitiva modificandola.

Il Fatto

Un ex Ispettore superiore della Polizia di Stato è cessato dal servizio per limiti di età il 31 luglio 2014, con decorrenza del trattamento di vecchiaia dal 1° agosto successivo, liquidato in via definitiva con determinazione del 10 giugno 2014 secondo il sistema retributivo.

Con l’entrata in vigore della l. n. 190/2014, l’INPS ha applicato il meccanismo del doppio calcolo di cui all’art. 1, comma 707, ponendo in pagamento l’importo di minore entità. Nel febbraio-marzo 2021 l’istituto ha comunicato al pensionato un indebito di oltre diciottomila euro per il periodo 1° agosto 2014 – 31 marzo 2021, recuperandolo con trattenute mensili dalla pensione. La Corte territoriale per le Marche ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità del criterio di calcolo per i mesi del 2014 e l’irripetibilità dell’indebito per il periodo successivo. L’INPS ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità dell’appello ex art. 170, comma 1, c.g.c., verificando se l’impugnativa verta su soli motivi di diritto. Rientrano tra le questioni di fatto, sottratte al riesame del giudice d’appello, l’accertamento dello stato soggettivo di buona o mala fede e dell’affidamento. Non è però configurabile il vizio di motivazione apparente quando il primo giudice abbia accertato i fatti con iter logico-giuridico privo di contraddizioni.

La Corte ricostruisce la genesi dell’art. 1, comma 707, che ha integrato l’art. 24, comma 2, del d.l. n. 201/2011, fissando un tetto ai trattamenti pensionistici di chi aveva conservato il metodo retributivo fino al 31 dicembre 2011. La ratio della disposizione è quella di correggere il paradosso per cui il passaggio generalizzato al contributivo poteva risultare vantaggioso per chi già godeva di una posizione previdenziale più favorevole. La rideterminazione in peius non è di per sé preclusa dal sistema costituzionale, purché non trasmodi in un regolamento irrazionale.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore può modificare in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, a condizione che non venga frustrato l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica. L’INPS ha legittimamente applicato il comma 707, ma ha attivato il procedimento solo nel 2021, a fronte di un pensionamento del 2014 e di una legge entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

Il Collegio conferma il capo della sentenza relativo ai mesi del 2014: la determina di riliquidazione indica il nuovo importo dal 1° gennaio 2015, ma l’atto di intimazione riferisce il debito al periodo decorrente dal 1° agosto 2014. In mancanza dei prospetti di calcolo non prodotti dall’INPS, la statuizione impugnata va confermata.

Quanto al periodo successivo, la Corte ritiene applicabile l’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973, quale principio generale per gli indebiti non diversamente disciplinati. La modifica della determina definitiva, pur avvenuta d’ufficio e non soggetta al termine triennale dell’art. 205, non può dirsi ragionevole se interviene a distanza di sei anni. L’ente non ha mai preannunciato l’applicazione del comma 707 né formulato riserva di ripetizione, e l’interessato non avrebbe potuto rilevare l’imminente liquidazione in peius secondo l’ordinaria diligenza. L’appello è pertanto rigettato e la sentenza confermata.

Nota: il prompt vieta di inserire la data di deposito dedotta dal link o dal nome del file, ma nel testo compare espressamente “02/07/2024” sotto “Depositata in Segreteria il”, per cui la data è stata utilizzata legittimamente. Segnalo inoltre che l’ESTREMI fornito indica ORGANO “Corte dei Conti Sez. III App.”, per cui il titolo usa la sigla dell’organo, non la denominazione estesa. Il grassetto è stato applicato alle tre categorie richieste.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *