Pensioni di guerra, revoca per superamento redditi e irripetibilità dell’indebito (Corte dei Conti Sez. III App. n. 186 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni di guerra, la revoca del trattamento per superamento dei limiti reddituali non comporta automaticamente l’obbligo di restituzione delle somme già percepite. L’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 377/1999 pone quale unico limite all’irripetibilità dell’indebito il fatto doloso del pensionato, con recupero di quanto indebitamente riscosso solo in tale ipotesi; negli altri casi la revoca ha effetto dalla data del provvedimento, senza recupero delle somme già percepite. L’inosservanza dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 915/1978 non integra presunzione di mala fede, né rende di per sé ripetibile l’indebito. La relativa disciplina prevale sulle pregresse disposizioni dell’art. 11, comma 3, della legge n. 656/1986 e dell’art. 80, comma 2, del medesimo T.U., con le quali è parzialmente incompatibile. L’accertamento in fatto della sussistenza o meno del dolo è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in appello.
Il Fatto
La vicenda riguarda una pensionata, orfana maggiorenne inabile, titolare di un trattamento di reversibilità di guerra concesso nel 2006 a decorrere dal 2003. In sede di verifica delle situazioni reddituali, l’amministrazione erogante ha accertato che la beneficiaria aveva percepito, dal 2008 al 2018, redditi superiori ai limiti stabiliti dall’art. 70 del d.P.R. n. 915/1978, senza comunicare la variazione all’ente competente.
Con determinazione del settembre 2019 il M.E.F. ha revocato la reversibilità dal 1° gennaio 2009, ingiungendo la restituzione di un indebito di oltre quattordicimila euro. Il reclamo della pensionata è stato rigettato. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, ha confermato la legittimità della revoca ma ha dichiarato irripetibili le somme percepite, in applicazione dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 377/1999, per assenza di prova del dolo. Il M.E.F. ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene alla qualificazione dell’appello e alla ripetibilità dell’indebito pensionistico di guerra. Il Ministero ha dedotto la violazione degli artt. 45, 70, 80 e 81 del T.U. sulle pensioni di guerra e dell’art. 2033 cod. civ., lamentando anche un difetto di motivazione.
La Sezione ha preliminarmente ricostruito il perimetro dell’appello contabile, richiamando l’art. 170, comma 1, cod. giust. cont., che ammette il gravame nei soli motivi di diritto. L’accertamento dello stato soggettivo di mala fede o di affidamento del pensionato, con riflessi non automatici sulla ripetibilità, rientra tra le questioni di fatto non conoscibili dal giudice di seconde cure. Il primo giudice aveva confermato la legittimità della revoca, ma aveva escluso il dolo, con motivazione non implausibile.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 112, commi 9, 10 e 11, del d.P.R. n. 915/1978, come introdotto dall’art. 23 del d.P.R. n. 834/1981, disciplina gli effetti e la decorrenza della revoca, ma non l’indebito conseguente alla soppressione del trattamento. Tale disciplina è dettata dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 377/1999, che prevede il recupero di quanto indebitamente riscosso solo in caso di dolo, mentre negli altri casi la revoca ha effetto dalla data del provvedimento senza recupero.
La norma del 1999, successiva al d.P.R. n. 915/1978, è parzialmente incompatibile con l’art. 11, comma 3, della legge n. 656/1986 e con l’art. 80, comma 2, del T.U., recando una disciplina generale dell’indebito di guerra. Ne deriva che solo il fatto doloso giustifica la ripetizione. L’omessa comunicazione all’ente erogante non integra presunzione di mala fede, operando la preclusione al recupero anche in presenza di un contegno meramente colposo. Il giudice di merito ha valorizzato l’età avanzata della percettrice, la presentazione annuale delle dichiarazioni e il lungo tempo trascorso, escludendo l’elemento soggettivo. L’appello è stato rigettato.
Nota della Redazione
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