Esercizio di professione sanitaria senza iscrizione all’albo e insussistenza del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 169 del 02.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata iscrizione all’albo professionale da parte del dipendente pubblico che svolga le mansioni di tecnico della prevenzione non integra, di per sé, un danno erariale, non potendosi ritenere che l’inutilità della prestazione derivi automaticamente dalla violazione di un obbligo legale sopravvenuto nel corso di un rapporto già instaurato. Il requisito soggettivo dell’illecito giuscontabile non è configurabile quando la condotta omissiva, valutata alla luce della novità delle disposizioni e del periodo transitorio previsto per l’iscrizione, non assume i connotati del dolo né della colpa grave. L’accertamento del pregiudizio alle finanze pubbliche richiede la dimostrazione, gravante sull’attore, del mancato o minor vantaggio conseguito dall’amministrazione, non essendo sufficiente il mero rischio di invalidità degli atti adottati.

Il Fatto

La Procura Regionale della Corte dei conti per la Puglia ha citato in giudizio due dipendenti dell’A.S.L. di Foggia, i quali avevano svolto le mansioni di tecnico della prevenzione senza aver perfezionato l’iscrizione al relativo albo professionale. L’accusa muoveva da un esposto anonimo e assumeva la natura dolosa della condotta, consistente nel volontario esercizio di una professione in assenza del titolo abilitante.

L’Ufficio requirente ha quantificato il preteso pregiudizio in misura pari agli emolumenti lordi percepiti dai convenuti a partire dal 1° settembre 2018, chiedendone la condanna al pagamento in favore dell’A.S.L. I convenuti hanno eccepito la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’illecito, l’assenza di un danno per l’ente datore di lavoro e l’insussistenza del dolo, invocando in via gradata il potere riduttivo. Entrambi hanno chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale pendente per il reato di cui all’art. 348 cod. pen.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di sospensione, non ravvisando un nesso di pregiudizialità tra i due giudizi ma una mera coincidenza dei fatti. Il danno erariale contestato, osserva la Corte, è astrattamente configurabile anche in assenza della fattispecie incriminatrice dell’esercizio abusivo della professione, operando il principio di autonomia e separazione dei diversi ordini giurisdizionali.

Nel merito, la Corte ha escluso il requisito soggettivo. L’assenza di iscrizione all’albo discende dall’art. 2, comma 3, legge n. 43/2006 e dalle disposizioni della legge n. 3/2018, che hanno introdotto l’obbligo anche per i pubblici dipendenti. Il percorso argomentativo valorizza la presentazione delle domande di pre-iscrizione da parte di entrambi i convenuti, elemento che contraddice la prospettata volontarietà della condotta.

Il Collegio riconosce che l’iter di iscrizione non si è perfezionato per omissioni dei lavoratori, ma esclude che tali condotte possano qualificarsi come gravemente colpose. La novità delle disposizioni e il periodo transitorio previsto dalla normativa depongono in tal senso. La documentazione acquisita dall’Ordine territoriale dimostra, peraltro, che uno dei convenuti non aveva correttamente inteso la richiesta di integrazione documentale, mentre la valutazione positiva espressa dalla piattaforma era idonea a ingenerare un affidamento circa la regolarità della procedura.

La Corte affronta poi il profilo del pregiudizio economico. La giurisprudenza richiamata riguarda fattispecie non sovrapponibili, nelle quali veniva in rilievo la falsa attestazione del possesso di titoli. Nel caso di specie, l’antigiuridicità attiene all’esercizio dell’attività in violazione di un obbligo sopraggiunto, non alla carenza dei requisiti professionali necessari allo svolgimento delle incombenze assegnate. Le mansioni svolte non risultano, pertanto, inutili per l’amministrazione.

Richiamando l’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994 e l’art. 2126 cod. civ., il Collegio sottolinea che la violazione di un obbligo ex lege sopraggiunto non determina di per sé alterazione del sinallagma contrattuale. Sull’attore gravava l’onere di provare il mancato o minor vantaggio derivante dalla prestazione, non essendosi egli limitato a paventare il mero rischio di invalidità degli atti. La domanda è stata quindi rigettata e le spese legali liquidate in favore di ciascun convenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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