Ripianato il danno erariale, residuano solo gli interessi sulla sorte capitale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 187 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, il versamento integrale della sorte capitale in corso di appello estingue il debito per l’importo principale ma non anche quello per gli interessi. Le somme di natura pubblica di spettanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entrano a far parte del relativo patrimonio sin dal momento della riscossione e dovevano essere riversate nelle cadenze negozialmente stabilite o, in mancanza, secondo quelle previste per legge. Il mancato riversamento alle scadenze determina di per sé una condizione di mora, dalla quale discende l’obbligo di liquidare i relativi interessi nella misura legale, dalla scadenza delle singole obbligazioni e fino al pagamento. La sentenza di condanna va pertanto riformata nel senso di limitare l’obbligo alla corresponsione dei soli interessi sulla sorte capitale, non gravata da appello in punto di accessori.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 30/2021 depositata il 4 febbraio 2021, aveva accolto la domanda attrice condannando l’appellante, titolare di una ricevitoria, al pagamento di una somma rilevante in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltre interessi e spese processuali. Il danno conseguiva al mancato riversamento di parte degli introiti derivanti dal gioco del lotto, riferiti ad alcune settimane contabili dell’inizio del 2019.
L’appellante ha impugnato la decisione, lamentando che il primo giudice non aveva tenuto conto dei versamenti effettuati in corso di causa da un terzo al quale era stata affidata la gestione dell’esercizio, e chiedendo in subordine l’esercizio del potere riduttivo, avendo allegato di essere stato colpito da una severa patologia psicologica nel periodo dei mancati riversamenti. La questione giunge in appello dopo che, nelle more, la documentazione prodotta ha dato conto dell’avvenuto ripianamento della sorte capitale.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti valorizza la documentazione depositata dall’appellante, dalla quale risulta che le somme oggetto di condanna sono state integralmente restituite mediante versamento in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Dagli atti emerge inoltre che, a totale ripianamento del debito, è stata incamerata anche la polizza fideiussoria prestata da una compagnia assicurativa.
La ricostruzione della modalità di ripianamento risulta confermata sia dalla nota dell’Agenzia delle Dogane sia dal rappresentante della Procura in udienza, ed è pertanto pienamente attendibile. La Corte rileva tuttavia che il totale dei versamenti operati si limita alla sorte capitale e non è comprensivo anche degli interessi.
Il Collegio ricorda che, con la sentenza di primo grado, l’appellante era stato condannato al pagamento di una somma superiore, oltre interessi nella misura di una volta e mezzo il tasso legale dalla scadenza delle singole obbligazioni alla data del pagamento, nonché delle spese processuali. Poiché non risultano specifiche censure sul relativo capo della sentenza, la Corte ribadisce che la sorte capitale è costituita da somme di natura pubblica di spettanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che entrano a far parte del relativo patrimonio sin dal momento della riscossione.
Tali somme dovevano essere riversate nelle cadenze negozialmente stabilite o, in mancanza, secondo quelle previste per legge. Il mancato riversamento alle scadenze determina di per sé una condizione di mora, dalla quale discende che debbano essere liquidati i relativi interessi, nella misura legale, dalla scadenza delle singole obbligazioni. La documentazione da ultimo depositata evidenzia che, a fronte di un importo originario da incrementare degli interessi e delle spese del giudizio, l’Agenzia ha incamerato la sola sorte capitale e non anche gli accessori, di cui non si fa menzione nella documentazione acquisita in appello.
In assenza di specifiche contestazioni e di pertinenti puntualizzazioni, gli accessori devono pertanto essere corrisposti dall’appellante. La sentenza impugnata va quindi riformata, con condanna al pagamento dei soli interessi sulla sorte capitale, come disposto in primo grado, non gravata da appello in punto di accessori. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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