Ricalcolo pensione con aliquota 2,44% per gli anni al 1995 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 42 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici, l’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 va interpretato nel senso che l’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile si applica anche ai soggetti cessati dal servizio con un’anzianità superiore ai venti anni, e non è riservata a chi possiede un’anzianità compresa tra i quindici e i venti anni. Il ricalcolo della quota retributiva della pensione deve avvenire tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con l’applicazione del coefficiente annuo proporzionale all’anzianità posseduta a quella data. La regola vale anche per i soggetti entrati nel sistema di calcolo contributivo per effetto della legge n. 335/1995. La decisione di primo grado che abbia applicato tale criterio è immune da censure.
Il Fatto
Il giudice di primo grado aveva riconosciuto all’appellato, in applicazione dei benefici dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, così come interpretato dalle Sezioni Riunite, il diritto al ricalcolo del trattamento di quiescenza con il coefficiente del 2,44% per gli anni di servizio prestati sino al 31 dicembre 1995. Aveva inoltre condannato l’INPS alla corresponsione dei ratei differenziali arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo la regola dell’assorbimento, compensando le spese.
L’INPS ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995. Sosteneva che l’aliquota di rendimento unitaria fosse riservata ai soli soggetti cessati dal servizio con un’anzianità compresa tra i quindici e i venti anni. L’appellato ha chiesto il rigetto dell’appello e, in subordine, il ricalcolo con l’aliquota del 2,445%.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il giudice di primo grado si è posto in linea di continuità con la sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/QM/2021, riconoscendo all’appellato il diritto alla riliquidazione della quota retributiva della pensione in godimento.
Il ricalcolo deve essere effettuato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile.
La Corte ha richiamato la finalità della soluzione ermeneutica delle Sezioni Riunite: contemperare la normativa di favore dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 con la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 335/1995. Il meccanismo di quantificazione della quota retributiva di coloro che al 31.12.1995 sono entrati nel sistema contributivo è articolato in misura proporzionale rispetto all’anzianità di servizio posseduta a quella data.
Il Collegio ha quindi ritenuto che il giudice di primo grado abbia correttamente applicato il coefficiente del 2,44% annuo, in conformità alle Sezioni Riunite, e che la decisione impugnata sia immune da censure. Ne è conseguito il rigetto dell’appello dell’INPS.
Quanto alle spese di difesa, la novità dell’intervento dell’organo nomofilattico ne ha giustificato l’integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.. Nessun provvedimento sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 della legge n. 533/1973.
Nota della Redazione
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