Ammissibile il ricorso per accertamento della dipendenza da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 67 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito, e non abbia tuttavia presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. La norma limita la proponibilità delle azioni in materia pensionistica alle domande sulle quali l’amministrazione abbia già provveduto in sede amministrativa, ma l’inammissibilità non è predicata in relazione alla mancanza della domanda “di pensione”, bensì con riferimento alla mancanza della domanda sulla quale non si sia provveduto. Sussiste l’interesse ad agire del lavoratore pubblico ancora in servizio, in ragione del principio di unicità dell’accertamento di cui all’art. 12 del d.P.R. 461/2001, che rende il riconoscimento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

Il Fatto

Il ricorrente, maresciallo ordinario in servizio presso la Guardia di Finanza, presentava domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie. La Commissione Medica Ospedaliera lo giudicava affetto da discopatie lombari multiple ascrivibili alla Tabella B. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con due successivi pareri, riteneva le patologie non dipendenti da fatti di servizio, e il Comando Generale definiva l’istanza in senso negativo.

Il militare proponeva ricorso davanti alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Basilicata, chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio. Si costituivano il Ministero dell’Economia e delle Finanze e, su ordine di integrazione del contraddittorio, l’INPS. Entrambe le amministrazioni sollevavano eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione, di legittimazione passiva e di inammissibilità o improponibilità della domanda.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione, rigettandola. La questione attiene all’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, quale presupposto di un futuro trattamento pensionistico di privilegio, materia sulla quale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti. Il diniego opposto in sede amministrativa, pur emesso quale presupposto per il rigetto dell’equo indennizzo, vale anche ai fini pensionistici per effetto del principio della unicità dell’accertamento di cui all’art. 12 del d.P.R. 461/2001.

Quanto alla legittimazione passiva, la Corte rigetta la richiesta di estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il MEF è organo di vertice della Guardia di finanza (cfr. art. 1, comma 2, del D.Lgs. 68/2001) e non sussiste una autonoma soggettività del Comitato di verifica per le cause di servizio tale da permetterne l’estromissione senza compromettere la legittimazione del Ministero presso cui è incardinato. La Corte richiama sul punto C.d.c. Sez. Giur. Campania, sent. n. 7/2024 e sent. n. 677/2023.

La Corte rigetta altresì le eccezioni dell’INPS di inammissibilità e improponibilità. Richiama l’indirizzo già condiviso dalla Sezione (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Basilicata, sent./ord. n. 12/2022/M), che ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile anche quando il ricorrente è ancora in servizio e non ha presentato specifica richiesta di pensione privilegiata, sussistendo uno specifico interesse tutelabile. Tale orientamento ha trovato conferma nella sentenza n. 12/2023 delle Sezioni riunite della Corte dei conti.

Le Sezioni riunite hanno puntualizzato che l’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. limita la proponibilità delle azioni in materia pensionistica alle domande sulle quali l’amministrazione abbia già provveduto in sede amministrativa. Nel caso di specie è incontestata la sussistenza di un provvedimento che negava la relazione causale tra patologia e servizio. Le Sezioni riunite hanno enunciato il principio secondo cui è ammissibile, ai sensi della citata norma, il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata.

La Corte ravvisa quindi la sussistenza dell’interesse a contraddire dell’INPS e l’infondatezza delle sue eccezioni, richiamando C.d.c., Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 9/2024, C.d.c., Sez. Giur. Veneto, sent. n. 129/2023 e C.d.c., Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 176/2023. Quanto alla richiesta estesa ad ogni altro beneficio o privilegio, la domanda è ritenuta in parte qua generica e inammissibile, dovendosi escludere che l’accertamento valga per l’equo indennizzo, materia devoluta al giudice del rapporto. La particolare natura medico-legale della controversia richiede infine un approfondimento istruttorio, con disposizione di consulenza tecnica medico-legale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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